Nuovo quesito per la rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro!
Parliamo di formazione di addetti antincendio: nel Testo Unico si parla di formazione e aggiornamento, ma si rimanda al DM 10/3/98 che non prevede quest’ultimoo. L’Accordo del 7 luglio 2016 rimanda ancora al medesimo decreto lasciando in sospeso l’obbligatorietà dello stesso.
Risponde il Dott. Antonio Porpora, PhD, Avvocato del Foro di Roma, Patrocinante in Cassazione.
Il quesito: obbligatorio l’aggiornamento per addetti antincendio
Il D.Lgs. 81/08 indica nell’art. 37 co. 9 che i lavoratori incaricati nelle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, ecc. devono avere una formazione e un aggiornamento periodico. L’articolo continua poi dicendo che “in attesa delle disposizioni di cui all’art. 46 comm. 3 continuano a trovare le disposizioni nel D.M. 10.03.98 che non prevede l’aggiornamento”.Successivamente nel 2011 a seguito delle tante incertezze è stata emessa da parte dei Vigili del fuoco una circolare che, con riferimento al D.Lgs. 81/08, indicava i programmi dei tre livelli di formazione di aggiornamento (aggiornamento alto, aggiornamento medio e basso).
Adesso l‘Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 nell’allegato 5 (corsi di aggiornamento) specifica che per l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi si fa riferimento al D.M. 10.03.98 e specifica che non prevede l’aggiornamento.
In prima analisi ci viene spontaneo pensare che l’aggiornamento non sia previsto…
Secondo l’EspertoL’obbligo di aggiornamento
per gli addetti antincendio è stabilito dal citato art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008, costituendo titolo abilitativo allo svolgimento delle relative funzioni.L’assenza di una disposizione regolamentare specifica in punto di aggiornamento (assente nel DM 10.03.1998) non fa venir meno tale obbligo, ma lo lascia libero nelle modalità di adempimento, da valutarsi sotto il profilo della diligenza.
Potrebbe, sul punto, persino richiamarsi la residuale previsione dell’art. 2087 c.c., che costituirebbe il parametro della richiamata diligenza. Quindi, risponde al criterio della “tecnica” (art. 2087 c.c.) il riferirsi alla Circolare della DG servizi Antincendio del 2011 in ordine alla modalità di aggiornamento, pur potendosi ritenere ammissibili altre modalità alternativa.
In ogni caso, sussiste il dovere di aggiornamento, come sopra detto.
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