Secondo l’Esperto
Il lavoratore che abbia completato i percorsi formativi come Preposto e/o Dirigente e/o RSPP, coerenti con le previsioni normative vigenti – fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – può considerarsi esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione previsti per i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
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