Risponde il Dott. Alessio Scarcella Magistrato, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e Docente presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali delle Università di Firenze e Siena
Secondo l’Esperto
Il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi di formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 utilizzando formatori in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013 che detta i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08, al punto 2 dell’Allegato A prevede che i corsi di formazione per i lavoratori possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro, letteralmente:
“a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso”.
I docenti del corso possono essere sia il datore di lavoro sia formatori interni o esterni all’azienda, ma sempre in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal sopra citato Decreto Interministeriale.
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