Il quesito presentato alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro riguarda un RLS che, dopo la nomina e lo svolgimento del corso di 32 ore, non abbia poi effettuato corsi di aggiornamento. Risponde l’Avv. Antonio Porpora, Patrocinante in Cassazione, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni Industriali, Professore a contratto presso Università degli Studi di Roma La Sapienza
Il Quesito
Un lavoratore nominato come RLS ha frequentato un corso di 32 ore da RLS nel 2008, presso la precedente azienda. Successivamente non ha effettuato i corsi di aggiornamento. In termini di formazione si può considerare valida quella pregressa e iscrivere oggi il lavoratore al solo corso di aggiornamento, o è necessario fargli frequentare il corso ex novo?
Allo stesso modo, l’azienda ha formato i lavoratori per gruppo B con corso base di 12 ore e dopo 3 anni con aggiornamento periodico di 4 ore.
La situazione attuale ha però visto un cambiamento per un gruppo di lavoratori addetti ad una nuova attività; in relazione a ciò l’azienda passa in gruppo A.
A livello formativo è sufficiente far svolgere ai lavoratori un corso di aggiornamento di 6 ore, o bisogna rifare la formazione base di 16 ore?
Secondo l’Esperto
Occorre affrontare il quesito da diversi punti di vista.
In senso generale, ricordo come la formazione per i RLS costituisca un diritto e non un requisito. Tale diritto, inoltre, è legato alla funzione di RLS e non alla persona fisica del RLS.
Conseguentemente, il passaggio individuale di un lavoratore (anche RLS) da un’azienda ad un’altra e la successiva sua elezione/designazione quale RLS nella nuova Azienda, dà luogo al diritto alla formazione base (20 + 12) ed al successivo svolgimento di quella di aggiornamento (4 o 8). Peraltro, ove pure – concordemente – si ritenesse soddisfatto il diritto del RLS con il precedente corso base, sarebbe necessario assicurarsi che le due aziende non presentino significative differenze nei rischi specifici; per tale ipotesi, infatti, la corrispondente parte del corso svolto in precedenza potrebbe persino non essere compatibile con i nuovi rischi.
Quanto alle misure per l’emergenza sanitaria (Primo Soccorso ex DM 388/03), ritengo sufficiente integrare la formazione base sino al raggiungimento del monte ore/contenuti per il gruppo A, facendo scaturire dal momento dell’integrazione il dovere di aggiornamento.
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