AGGIORNAMENTO: In Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto, il testo dell’Accordo del 7 luglio approvato dalla Conferenza Stato-Regioni sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008.
Di seguito i riferimenti normativi dell’Accordo ed una breve storia del percorso seguito fino alla sua più recente approvazione.
Riferimenti normativi:
ACCORDO 7 luglio 2016 della CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR).(GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016)
La Storia dell’Accordo dal 2006 ad oggi
In merito all’aggiornamento degli accordi sulla formazione per RSPP e ASPP, la Commissione che ha proceduto alla revisione, ha cominciato a redigere il testo in questione nell’agosto del 2014.
Il tema della formazione per quanto riguarda i responsabili e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nasce, nell’ambito del nostro ordinamento, dall’art. 32 del Testo unico di Sicurezza che fissa proprio le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti al Servizio.
L’art. 32 nella sua originaria previsione ha avuto una sua prima applicazione con gli accordi per la formazione degli RSPP del 26 gennaio del 2006.
Lo stesso art. 32 identifica una serie di classi di laurea il cui possesso garantisce un esonero dalla frequenza dei corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Anche i soggetti che sono in possesso di queste classi di laurea – per poter svolgere i compiti di responsabile e addetto – devono possedere un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza. Il merito dell’accordo del 26 gennaio 2006 è quello di aver introdotto un processo di formazione di tipo specialistico,
La necessità della riforma
Al punto 2.7 degli Accordi del 26 gennaio 2006, era prevista una fase di sperimentazione al fine di testare questo nuovo impianto normativo, per poterlo poi eventualmente adeguare in sede di conferenza Stato-Regioni.
Questa attività di monitoraggio è stata realizzata attraverso un gruppo tecnico che è stato costituito presso il coordinamento delle Regioni e che è composto sia da rappresentanti appartenenti alla Commissione Istruzione Lavoro e Innovazione Ricerca, sia alla Commissione Salute, ed ha determinato proprio la necessità di una revisione degli originari accordi, tenendo conto non soltanto delle esperienze realizzate, ma anche in sede di valutazione dei modelli sperimentali.
C’è poi stato un forte impulso alla revisione, dalla evoluzione normativa: gli accordi sulla formazione del 2006 sono antecedenti all’entrata in vigore dell’attuale T.U. Sicurezza (entrata in vigore 9 aprile 2008; operativo a partire dal mese di maggio dello stesso anno).
In questo senso, c’è stato un profondo mutamento dal punto di vista normativo, ma soprattutto ha inciso l’emanazione dei successivi accordi e provvedimenti in tema di formazione previsti dallo stesso decreto 81/08.
Basti ricordare gli accordi del 2011 che riguardano la formazione dei lavoratori, la formazione dei datori di lavoro; l’accordo per la formazione sull’uso delle attrezzature (art. 73, 5 c., T.U. Sicurezza); la definizione dei requisiti del formatore a cura della Commissione Consultiva Permanente, che sono stati varati lo scorso anno con il decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Quindi c’è stata una gran quantità di disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni e che hanno imposto la revisione degli accordi in parola.
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