RSPP

Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

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Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro ed è designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

La figura del RSPP ha una connotazione di consigliere e consulente del datore di lavoro.

Chi è e da chi viene nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è, secondo il D.Lgs. 81/2008 (art. 2, comma 1, lett. f), la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, che a sua volta ai sensi della successiva lett. l) è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Il RSPP è nominato dal datore di lavoro.

Il Datore di lavoro ha l’obbligo non delegabile (ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 81/08) di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nella costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro deve ricercare le relative risorse “prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva”, come previsto dall’art. 31, primo comma, del Testo Unico, e che tutte le scelte relative ai componenti del Servizio siano oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Da chi può essere svolto il ruolo di RSPP?

Il ruolo di RSPP può essere svolto dallo stesso datore di lavoro, assegnato ad un dipendente interno all’azienda oppure svolto da un soggetto esterno all’azienda.

Esaminiamo nel dettaglio i diversi casi:

Datore di lavoro RSPP

Il ruolo di RSPP può essere svolto dallo stesso datore di lavoro se l’impresa occupa:

  • fino a 30 lavoratori per le aziende artigiane o industriali;
  • fino a 30 lavoratori per le aziende agricole o zootecniche;
  • fino a 20 lavoratori per le aziende della pesca;
  • per tutte le altre tipologie, ad esclusione di quelle con rischi elevati, fino a 200 lavoratori (allegato II al D.Lgs. 81/2008).

Sono comunque da escludere i casi delle aziende a maggiore rischio, elencate all’art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/2008.
In tal caso, il datore di lavoro può ricoprire l’incarico di RSSP previa frequentazione di un idoneo corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro della durata variabile da 16 a 48 ore con obbligo di aggiornamento periodico, previa comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Con l’intervento del D.Lgs. 106/2009, ad esclusione dei summenzionati casi di aziende a maggiore rischio, si è riconosciuta la possibilità, nelle imprese o unità produttive (inizialmente fino a cinque lavoratori, limite successivamente azzerato dalla citata legge 98/2013), che il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al RLS. Anche in questa ipotesi vi è l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporsi a specifici programmi di formazione.

RSPP interno all’azienda

Il ruolo di RSPP può essere assegnato anche a uno o più dipendenti interni all’azienda, nominati dal datore di lavoro ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

Quando è obbligatoria la presenza di un RSPP interno

Per le seguenti attività, l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’impresa è obbligatoria (art. 31, comma 6):

  • aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 334/1999 (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»);
  • centrali termoelettriche;
  • impianti, laboratori nucleari, installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui agli artt. 7, 28, 33 del D.Lgs. 230/1995 (“Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”);
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, munizioni e polveri;
    aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

RSPP esterno all’azienda

Il ruolo di RSPP può essere affidato altresì a persone esterne all’azienda, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

Quali capacità e requisiti professionali deve possedere il RSPP?

Il D.Lgs. 81/2008 definisce, all’art. 32, quali capacità e requisiti professionali debbano possedere gli addetti ed i responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, sia interni che esterni.

Per lo svolgimento della funzione di RSPP, è inoltre necessario conseguire un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 (art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/ 2008), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Che cosa fa il RSPP?

È importante sottolineare come il RSPP (unitamente agli ASPP) mantenga una funzione essenzialmente consultiva e propositiva, con i compiti delineati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. Il Servizio è unicamente un mero strumento consulenziale nelle mani del datore di lavoro, ai fini della prevenzione dai rischi.

Quali sono i compiti del Servizio prevenzione e protezione, SPP?

Al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali spettano i compiti di (art. 33):

  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Cosa deve comunicare il datore di lavoro al RSPP?

Affinché il RSPP attui i compiti relativi alla valutazione dei rischi e alle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro, necessita, ovviamente, della collaborazione del datore di lavoro che dovrà trasmettergli tutte le informazioni possibili in merito (art. 18, comma 2, D.Lgs. 81/2008) quali:

  • la natura dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati relativi agli infortuni sul lavoro comportanti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; (art. 18 del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lett. r)), oltre ai dati relativi alle malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Le stesse informazioni devono essere trasmesse anche al medico competente.

Quali sono gli obblighi e le responsabilità del RSPP?

Nonostante la centralità del ruolo ricoperto, il RSPP non rientra tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza: la sua condotta, pertanto, non è direttamente sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e la collaborazione del datore di lavoro non determina la condivisione anche delle relative responsabilità. La titolarità degli obblighi fondamentali in materia di sicurezza e salute sul lavoro resta, infatti, in capo al datore di lavoro, che è tenuto ad avvalersi della collaborazione del RSSP, ma può sempre discostarsi dalle sue indicazioni.

Quali responsabilità ha il RSPP?

L’esonero da responsabilità penale riguarda però esclusivamente i reati prevenzionali, stante la mancata ascrivibilità nei loro confronti di una colpa specifica, ma non i delitti colposi contro la persona (omicidio e lesioni), verificatisi sui luoghi di lavoro a danno di terzi.
Si è in proposito affermato che: “quando è provato il rapporto causale tra condotta negligente, imprudente o imperita e l’evento dannoso, l’incriminazione (del RSPP) e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione appare incontestabile, altrimenti si creerebbe di fatto una specie di immunità, in contrasto con i canoni fondamentali del diritto penale”.
Un altro caso in cui questo attore della sicurezza può essere chiamato a rispondere di eventuali eventi lesivi verificatisi in azienda, è quello della cooperazione colposa con il datore lavoro (art. 113 c.p.), mediante comportamento omissivo del RSSP, in caso di infortunio sul lavoro.
Secondo questo meccanismo, a seguito di infortuni sul lavoro causati dall’omessa o insufficiente predisposizione di mezzi di prevenzione e protezione, in presenza di rischi derivanti dall’espletamento dell’attività lavorativa, non individuati dal SPP, si può attribuire a carico dei componenti del servizio un profilo di colpa specifico, qualora si dimostrasse in concreto la sussistenza dell’elemento soggettivo colposo con riferimento all’evento lesivo verificatosi.

Quali sono gli obblighi di formazione del RSPP?

Gli obblighi di formazione del RSPP differiscono a seconda del ruolo che il Responsabile ricopre nei confronti dell’impresa.

RSPP: quali corsi deve fare?

La formazione del RSPP prevede il seguente percorso formativo:

  • Modulo A di base: 28 ore
  • Modulo B Comune a tutti i settori produttivi: 48 ore
    Modulo B di specializzazione per determinati settori:
    A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca: 12 ore
    B – Estrazione di minerali da cave e miniere: 16 ore
    F – Costruzioni: 16 ore
    Q – Sanità e assistenza sociale: 12 ore
    C – Attività manifatturiere: 16 ore
  • Modulo C di specializzazione per soli RSPP: 24 ore

Coloro che sono in possesso di determinate lauree (vedi comma 5 del dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08) sono esonerati dai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’art. 32 (Modulo A e Moduli B) e dovranno frequentare esclusivamente il Modulo C.
Tutti dovranno poi svolgere i corsi di aggiornamento per una durata totale di almeno 40 ore ogni 5 anni.

Quali corsi deve fare il datore di lavoro-RSPP?

Se il RSPP è anche datore di lavoro, dovrà frequentare un corso di formazione diverso (più breve), della durata variabile a seconda della fascia di rischio in cui rientra l’azienda:

  • Basso: 16 ore
  • Medio: 32 ore
  • Alto: 48 ore

Anche la durata dell’aggiornamento, sempre quinquennale, dipende dalla fascia di rischio:

  • Basso: 6 ore
  • Medio: 10 ore
  • Alto: 14 ore

RSPP in breve

  1. Chi deve nominare il RSPP?

    Il datore di lavoro è il soggetto obbligato alla designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. Tale attività non è delegabile (art. 17, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08).

  2. Quali corsi di formazione sono necessari per svolgere la funzione di RSPP?

    Il percorso formativo per assumere il ruolo di RSPP prevede un percorso diviso in tre moduli: Modulo A (28 ore), Modulo B (durata diversa a seconda del settore), Modulo C (24 ore). Sono previsti corsi di aggiornamento di almeno 40 ore, ogni 5 anni.

  3. Qual è la differenza tra RSPP e RLS?

    Il RSPP è il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale ed è nominato dal Datore di lavoro, con il compito di farne le veci in materia di salute e sicurezza.
    Il RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed è, appunto, eletto dai lavoratori con il compito tutelarne i diritti rispetto alle iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza.
    Le due funzioni sono in antitesi e, pertanto, non assolvibili dalla stessa persona.

Per saperne di più sul RSPP

Per avere maggiori informazioni sul tema consulta anche i nostri articoli:

Per un ulteriore approfondimento ti segnaliamo:

La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
MODULO A – MODULO B – MODULO C
Percorsi formativi stabiliti dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

Corso e-learning Aggiornamento RSPP

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