Associazioni sindacali e Organismi paritetici, normativa di riferimento
La Commissione prende in analisi l’articolo 12 del Testo Unico di Sicurezza: l’interpellante chiede un parere in merito al concetto -della cd. “diretta emanazione ” o “partecipazione ” alla luce della normativa vigente. In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, inerente i corsi di formazione per Io svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, si fa riferimento, al punto 1 ai soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.
Successivamente è stato emanato l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, con cui si è chiarito che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.
Questa previsione è applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, ed implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all’utilizzo di strutture esterne se non accreditate.
Associazione in partecipazione per lo svolgimento di attività formativa
Secondo la Commissione, dunque, per esaminare se una struttura formativa di diretta emanazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici possa costituirsi mediante un contratto di associazione in partecipazione, occorre fare riferimento ai tratti di tale figura contrattuale contemplata dagli artt 2549 del codice civile.
La normativa civilistica definisce “Associazione in partecipazione” contratto con cui il titolare di un’impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare (art. 2552, comma 2, c.c) e l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2552 c.c).
Pertanto, l’associato opera sul mercato attraverso l’attività dell’associante che ha il potere di dirigere l’attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall’associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.
Alla luce di ciò la Commissione ritiene che l’associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall’Accordo sulla Formazione, in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.
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