Nell’interpello 3/2012 l’Ordine degli ingegneri chiede conferma del fatto che per i requisiti di questi lavoratori, la “pertinente normativa tecnica” richiamata nell’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 “sia la CEI11-27. L’articolo 82 infatti richiama per pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni, e fra questi condizioni si indica che ” l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
La Commissione interpelli, pur ricordando di non potersi esprimere su quale sia “la pertinente normativa tecnica “, conferma che la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore