Analizziamo l’interpello 12/2015 che riguarda la normativa di riferimento per la formazione in attività di pesca subacquea.
Il Quesito
L’Associazione Italiana Sommozzatori Corallari (A.I.S.C.) e l’Associazione Imprese Subacquee Italiane (AISI) con distinte richieste hanno chiesto chiarimenti sulla normativa di sicurezza per le attività di pesca del corallo.
L’attività della pesca del corallo risulta assoggettata a disposizioni specifiche regolamentanti la pesca subacquea professionale, quali il DPR 1639/1968, il DM 20 ottobre 1986, il DM 249/1987, che prescrivono per lo svolgimento dell’attività il possesso di uno specifico brevetto tecnico, l’iscrizione in appositi registri e altre disposizioni.
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, le disposizioni applicabili al settore della pesca professionale del corallo – svolgendosi tale attività in mare e non a bordo – sono da ricondurre non allo specifico campo di applicazione del d.lgs. n. 271/1999,che disciplina la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, ma al generale campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Ne consegue pertanto che nella pesca del corallo le attrezzature ed i DPI da utilizzare devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto.
Secondo la Commissione Interpelli
Pertanto, sotto il profilo della valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela, rientrando l’attività professionale della pesca del corallo nell’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008), ne deriva che pur in assenza di una norma tecnica specifica, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto ad adottare tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi allo svolgimento dell’attività.
Si fa poi riferimento alla specifica norma tecnica UNI 11366, riguardante lo svolgimento di una diversa modalità lavorativa subacquea industriale, anche se non connotata da obbligatorietà, che può costituire un utile riferimento di buona regola a cui riferirsi per ridurre il livello di rischio e per garantire la sicurezza operativa da parte delle barche d’appoggio ai pescatori subacquei impegnati nell’attività di pesca del corallo.
Riferimenti normativi:
Interpello
n.12/2015, del 29/12/2015 art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del Iavoro nello svolgimento di attività dì pesca subacquea professionale del corallo.
Allegati
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