Interpello 15/2015: aggiornamento della formazione per RSPP

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Proseguiamo con l’analisi degli ultimi interpelli del 2015, emanati in data 29 dicembre dalla Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro.

Analizziamo l’interpello 15/2015 che riguarda l’aggiornamento del RSPP dì cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per la formazione degli RSPP.

Il quesito

La Regione Marche chiede di sapere “se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”.

Secondo la Commissione Interpelli
L’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. al punto 2.6, stabilisce che “il riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo”.
Il punto 2.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006 stabilisce che “in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completalo entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, dì cui al successivo punto 3 (…)”

L’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, Allegato A. paragrafo: “La formazione del Responsabile del servizio dì prevenzione e protezione”, specifica ulteriormente “si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Pertanto, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Quindi, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.

Riferimenti normativi:

Interpello n. 15/2015, del 29/12/2015: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito all’aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici

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Redazione InSic

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