Con Interpello n. 4/2024 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce una interpretazione sul ruolo del preposto, sulla sua obbligatorietà alla luce della disciplina vigente e prospettando il problema di una sua individuazione nelle realtà piccolo o di un solo lavoratore.
Nell'articolo
Interpello 4/2024 – l’individuazione del preposto, i quesiti
La Camera di Commercio di Modena poneva tre diversi quesiti al Ministero del lavoro, che riassumeremo così:
- in un’attività in appalto è obbligatorio che ci sia sempre un preposto
- in un’attività in appalto, il preposto va individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente?
- in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, va individuato un preposto?
La Commissione risponde sul punto richiamando la normativa di riferimento del Testo Unico di Sicurezza e fornisce una sua interpretazione sulla figura del preposto.
Come individuare il Preposto? Può coincidere con il datore di lavoro?
Sul ruolo del Preposto alla sicurezza, la Commissione (che richiama l’interpello 5/2023), conferma la volontà del legislatore di rafforzare il suo ruolo, quale figura di garanzia e conferma l’obbligo di una sua individuazione.
Come individuarlo nelle piccole realtà?
Secondo il Ministero, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come “extrema ratio” a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – “laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.
Nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo il lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, aggiunge la Commissione.
Preposto: deve essere fra le persone presenti in cantiere?
La Commissione poi ricorda l’obbligo per datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione
L’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, “condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività” dice la Commissione.
Proprio in considerazione del ruolo, il legislatore ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
La normativa in materia di preposti
Nell’interpello viene riassunta la normativa di riferimento sulla figura del preposto; la riassumiamo di seguito:
Articolo D.lgs. n.81/2008 | Obbligo | Previsione |
---|---|---|
articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, lett. e) | Definizione del “preposto” | “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”; |
articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), | Individuazione del preposto | il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”; |
articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a) | Obblighi del preposto | I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”; |
articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del preposto” comma 1, lett. f) | Segnalazione situazioni di pericolo | (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”; |
articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del preposto” comma 1, lett. f) bis | Interruzione temporanea di attività | (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”; |
articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” comma 8-bis | Appalti e comunicazione del nome del preposto | “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”; |
articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 comma 5, lettera d) | Sanzioni | prevede una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bi |
Preposti: il ruolo e le novità – aggiornamento
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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