Interpello 4/2015: formazione del lavoratore adibito ad altre mansioni

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Con l’Interpello n.4/2015, la Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito relativo alla “formazione e alla valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale”.

Il quesito
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro, in merito alla formazione del lavoratore prevista dall’art. 37 del Testo Unico di Sicurezza, e alla valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore formato per svolgere una determinata attività, venga adibito allo svolgimento di particolari mansioni, che costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stato formato anche in base alla classificazione Istat-IsfoL e che costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa. È il caso del lavoratore stradale formato come asfaltista, che venga adibito alla rifinitura del manto stradale.

Secondo la Commissione Interpelli
Per quanto riguarda il quesito sulla valutazione dei rischi, secondo la Commissione, l’articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che la valutazione del datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed il relativo documento deve essere ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità, proprio perché è considerato lo strumento per pianificare gli interventi aziendali e di prevenzione.
La Commissione sottolinea che nel documento devono essere individuate le mansioni che espongano i lavoratori a rischi specifici che richiedano “una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.
Per quanto riguarda il quesito sulla formazione, invece, la Commissione ha affermato che la formazione non può sostituirsi all’addestramento e che:
– quella prevista dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, così come definita dall’Accordo Stato-Regioni n, 221 del 21 dicembre 2011, è diversa da quella prevista dai titoli successivi al primo dello stesso decreto o da altre norme sulle mansioni o le attrezzature particolari;
– per l’Accordo Stato Regioni n. 153/2012, si tratta di un percorso minimo e sufficiente, salvo che dalla valutazione dei rischi non emerga che debba essere integrato (ad es. per l’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).
La Commissione ricorda che il documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere. Non va quindi fatto riferimento alla mansione, ma la formazione specifica del lavoratore va collegata alla valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e va ripetuta in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi o per il sopraggiungere di normative nuove.
La frequenza a corsi specifici e aggiuntivi, rimane obbligatoria per i casi in cui la formazione sia prevista da norme specifiche, come quella del DI del 4 marzo 2013 sulla segnaletica stradale che prevede, nel caso in cui un lavoratore sia adibito a svolgere particolari mansioni ricomprese nell’attività principale, che la stessa sia valida se ricondotta nel percorso formativo sui rischi specifici e se adeguatamente trattata.
Se invece il lavoratore viene esposto a rischi diversi rispetto a quelli presenti nella valutazione, durante la formazione occorrerà effettuare una nuova valutazione dei rischi e una formazione integrativa del lavoratore.

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Redazione InSic

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