Interpello 5/2016: studi infermieristici e applicazione del Testo Unico di Sicurezza

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Cominciamo l’analisi dei nuovi cinque interpelli pubblicati il 12 maggio sul sito del Ministero del Lavoro.

Il quesito n.5/2016 è posto dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.) in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici

Il Quesito
La Federazione pone diversi quesiti sulla possibile applicazione del D.Lgs. n.81/2008 agli studi professionali infermieristici, in particolare chiedendo “se:
-gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”;
-gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;
-agli infermieri è applicabile l’art. 21 del Testo Unico
-gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;
-se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”.

Secondo la Commissione
La Commissione Interpelli ritiene innanzitutto applicabile l’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha profondamente novellato la previgente disciplina – costituita dalla L. 23 novembre 1939 n. 1815 – eliminando lo storico divieto di costituire società per l’esercizio delle professioni c.d. “ordinistiche” e prevedendo la possibilità di ricorrere ai modelli societari di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice civile.
Pertanto, oggi è ancora possibile esercitare tali professioni nella forma di “studio associato” costituito sotto la vigenza della L. n. 1815/1939.

Quanto al primo quesito sulla qualifica di “lavoratore” : ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 si definisce come “lavoratore” la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile…”.

Quanto al secondo quesito, relativo all’individuazione del “datore di lavoro”, la Commissione Interpelli ricorda che la successiva lettera b), del medesimo articolo 2 del Testo unico, definisce il “datore di lavoro” come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per “datore di lavoro” si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
In base al dettato dell‘articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008, nell’ambito della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, le posizioni di garanzia dei soggetti in possesso di poteri direttivi devono essere ricercate sulla base del loro effettivo esercizio di fatto.

Quanto all’applicazione del Testo Unico agli infermieri, quelli associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del D.Lgs.81/2008, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.
Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.

La Commissione esclude infine di potersi pronunciare sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole forme associative tra professionisti, dovendosi attenere a risposte che vertano univocamente su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Riferimenti normativi:
Interpello del 12/05/2016 – n. 10 / 2016
Istanza: Gestione dell’amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/1992 e al DM 06/09/1994.
Destinatario: Confindustria

Leggi la sintesi dei cinque nuovi interpelli del 2016.

Redazione InSic

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