Con interpello n.5/2023 la Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro risponde ad un quesito presentato dalla Camera di Commercio di Modena sull’obbligatorietà di individuare il Preposto per la sicurezza soprattutto nelle piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto
L’Interpello ci permette di riassumere la normativa di riferimento per il preposto.
Nell'articolo
Interpello 5/2023: quando nominare il Preposto?
Nell’Interpello la Commissione interpelli sottolinea come dall’esame della normativa di sicurezza del TUS emerge la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto (confermata anche dal recente Decreto Fiscale 2022 che proprio alla sua corretta individuazione puntava).
Pertanto, secondo il Ministero, sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione anche nei casi in cui la complessità organizzativa dell’attività sia modesta.
Ma nei casi in cui ci sia solo un lavoratore che sia anche il datore di lavoro non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Tuttavia, sottolinea la Commissione “la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio”.
Preposto: normativa del Testo Unico di Sicurezza – D.lgs. n.81/2008
L’interpello ci permette una breve ricostruzione della normativa di riferimento per il Preposto contenuta nel Testo Unico di Sicurezza (D.lgs. n.81/2008)
Qual è la definizione di Preposto?
L’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
Nomina del Preposto: obblighi del Datore di lavoro?
L’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
Preposti: gli obblighi?
L’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
“sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;Quali sono i nuovi compiti del preposto
L’articolo 19 del TUS al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
Quale formazione per il preposto?
L’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
Preposti: il ruolo e le novità – aggiornamento
Per approfondire l’argomento e la figura del preposto, anche alla luce del Decreto Fiscale suggeriamo, tra i libri di salute e sicurezza realizzati da EPC Editore:
Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti
Massera Stefano, Moruzzi Enrico
Manualistica per i lavoratori
Edizione: ristampa novembre 2022
Pagine: 112
Formato: 115×165 mm
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Il preposto leader nel sistema della sicurezza
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Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro
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Edizione: marzo 2022 (IX ed.)
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Corso di formazione e aggiornamento per PREPOSTI
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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