Interpello 8/2015: Sorveglianza sanitaria e modalità di svolgimento

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Il Ministero del Lavoro con interpello n.8/2015 risponde ad un quesito posto dalla CISL Nazionale su due aspetti diversi: il primo legato alla sottoposizione volontaria alla sorveglianza sanitaria, l’altro sullo svolgimento del ruolo del medico competente.





Il Quesito
La CISL, relativamente allo svolgimento del ruolo di medico competente, chiede se “ai sensi dell’art. 41, comma 1. lett. b), d.lgs. 81/08, il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un ‘esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.
Inoltre, ed è il secondo quesito, la CISL chiede se, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera 1), del Testo Unico di Sicurezza, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione?”.

Secondo la Commissione Interpelli
In merito al primo quesito, la Commissione ricorda che l’articolo 41, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Pertanto, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.

In merito al secondo quesito, relativo all’obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione ricorda che l’articolo 25, comma 1, lettera 1), del d.lgs. n. 81/2008, prevede che tali ambienti siano visitati “almeno una volta all’anno o a cadenza diversa”, stabilita dallo stesso medico competente “in base alla valutazione dei rischi” e che l’eventuale indicazione di una “periodicità diversa dall’annuale” debba “essere comunicata al datore di lavoro ai fini della ma annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
Considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 8/2015
destinatario: CISL
istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

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Redazione InSic

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