Medico competente in riunione

Interpello n.1/2023 – Nomina medico competente per lavoratori in Smart working

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Nuovo Interpello sul medico competente per la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dopo la pronuncia dell’anno scorso (Interpello 1/2022 sulla partecipazione di più medici competenti alla riunione periodica).

Con Interpello n.1/2023 della Confcommercio il Ministero si pronuncia sulla nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working.

Nomina medico competente in Smart Working: interpello da Confcommercio

Confcommercio alla luce della prosecuzione delle attività in regime di Smart working/Lavoro agile, chiede alla Commissione del ministero del Lavoro se il Datore di lavoro può individuare, con una apposita nomina, Medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, che siano vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working.

Tali medici sarebbero specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

Nomina di più medici competenti: il parere della Commissione Interpelli

La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di

  • aziende con più unità produttive,
  • gruppi di imprese
  • o qualora emerga tale necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente

  1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
  2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
    a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
    b) libero professionista;
    c) dipendente del datore di lavoro.
  3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
  4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
  5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
  6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

La nomina di più medici competenti su cui verte il quesito di Confcommercio, rientrerebbe nell’ambito dell’art.39: in tal caso, però, ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia e dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

INTERPELLI sul medico competente

Questo Interpello è il quinto sulla figura del Medico competente e le sue funzioni.

Vediamo tutte le pronunce della Commissione Interpelli, rinvenibili nella versione aggiornata del TUS (Amato, Di Fiore).

  • Con INTERPELLO N. 27/2014 del 31/12/2014 si parlò del conflitto di interessi delle ASL nell’attività di “sorveglianza sanitaria”  assegnate al medico competente: il Ministero spiegò che il TUS consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti di tali strutture, ma non si ci può avvalere dei dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione (art.39 comma 3)
  • Con INTERPELLO N. 28/2014 del 31/12/2014 relativamente all’Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81.2008 il Ministero conferma il principio della piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente anche nel caso in cui il medico risulti funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ne sia il direttore e con il quale, in azienda non può essere sottoposto ad analogo vincolo gerarchico (articolo 39 comma 4).
  • Con INTERPELLO N. 2/2018 del 05/04/2018 si torna sull’articolo 39, comma 3, in base al quale: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza” che deve ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Medico competente e Sorveglianza sanitaria: libri e corsi di formazione

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it