Rappresentante lavoratori per la sicurezza

Interpello n. 5/2024: Unità produttiva, definizione ed elezione di RLS

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Con Interpello n. 5/2024 la Commissione Interpelli chiarisce sul concetto di “unità produttiva” ai sensi del Testo unico di Salute e Sicurezza (TUS, il D.Lgs. n.81/2008) rispondendo ad un quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne richiedeva la nozione ai fini dell’identificazione come tali, delle proprie articolazioni territoriali.

L’identificazione come unità produttive o meno è infatti funzionale alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi dell’art.47 del TUS.

La Commissione precisa quindi cosa si intende per “unità produttiva” e quali sono le regole per l’elezione del RLS rispetto alle stesse.

Sicurezza sul lavoro: cosa si intende per Unità produttiva?

La Commissione, nell’interpello 5/2024 conferma la nozione di “unità produttiva” riportata all’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Definizioni”, al comma 1, lett. t):

è unità produttiva per la normativa di salute e sicurezza sul lavoro lo

“Stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

C’è poi da intrecciare questa definizione con le norme del TUS relative all’elezione del RLS nelle unità produttive.

Elezione del RLS nell’attività produttiva: quando e in che numero?

Quanto al problema della elezione del RLS la Commissione fa presente che la medesima normativa del TUS precisa il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I richiami sono principalmente all’art.47 del D.lgs. n.81/2008 ma anche in alcuni interpelli che hanno

Quanti RLS per Unità produttive?

In base all’art. 47 del TUS

  • Comma 4, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
  • comma 7, dispone il numero minimo dei rappresentanti per unità produttiva:
    •  un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
    • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
    • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
    • In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

RLS: quando eleggerli nelle rappresentanze sindacali?

La Commissione passa poi a citare gli interpelli relativi proprio alla modalità di elezione:

  • l’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 ha precisato che
    •  “l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”;
    • “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento.

Si chiarisce anche ai sensi dell’art,.47 che “l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette”.

Tutti gli Interpelli sul Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

La figura del RLS torna ciclicamente nelle domande di interpello della Commissione del Ministero del Lavoro.

  • Nel 2020 l’Interpello n.2/2020 ha riguardato il suo diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo.

Con Interpello n.2/2020 si torna sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e dei permessi in relazione al diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo. La Commissione Interpelli richiama il TUS e la contrattazione

  • Nel 2016 l’interpello n. 16/2016 della Regione Marche ha riguardato la presenza o meno del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori (vedi il testo dell’interpello in allegato al contenuto sotto).

La Regione Marche, nel quesito alla Commissione interpelli fa riferimento ad un Accordo sindacale in cui si istituiva la figura del RLST escludendo i soci come eleggibili o elettori alla carica di RLS

  • Nel 2014 l’ABI con Interpello n.17/2014 del 06/10/2014 ha investigato sulla possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore, l’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda

Con Interpello n. 17/2014 il Ministero Lavoro afferma la legittima scelta di individuare un RLS di gruppo d’aziende, purchè si rispettino integralmente le disposizioni inderogabili del TUS.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it