Interpello n.16/2016: presenza di RLS in aziende con soci lavoratori

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Fra gli interpelli presentati il 25 ottobre scorso, l’interpello n. 16/2016 della Regione Marche riguarda la presenza o meno del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.

Il Quesito
La Regione Marche chiede alla Commissione Interpelli un parere interpretativo sull’art. 47 del testo Unico di Sicurezza, relativo alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Regione fa riferimento all’Accordo nazionale applicativo del Testo Unico tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA -Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI-, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI del 13 settembre, nel quale le parti avevano concordato
-che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) fosse istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e
-che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il RLST operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;
-che non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

Pertanto, la Regione chiede alla Commissione se è necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori “territoriali” in questo caso, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero in quelle che negano tale necessità.

Secondo la Commissione Interpelli
La Commissione, innanzitutto, esclude di potersi esprimere in merito ai contenuti dell’Accordo sottoscritto: infatti l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva“, che non è di competenza della Commissione Interpelli.

Quanto alla presenza del RLS, la Commissione ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Riferimenti normativi:
Interpello del 25/10/2016 – n. 16/2016
destinatario: Regione Marche
istanza: Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.


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Redazione InSic

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