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Interpello n.4/2019: dati sanitari e modalità di custodia

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Con Interpello n.4/2019 il Ministero del Lavoro risponde a due quesiti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) relativi alla tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.
In particolare, viene chiesto se il Medico Competente deve inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso e se non fosse più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, escludendo i dati più “personali” che resterebbero nella disponibilità del Medico?
Inoltre, si chiede se è lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato.

Secondo la Commissione Interpelli
La Commissione ricorda che l’art. 25 del D.Lgs. n.81/08, che riporta gli obblighi del Medico Competente, prevede al comma 1, lettera c) l’obbligo di istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria “con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”.

L’articolo 53 del D.Lgs. n.81/08 in materia di tenuta della documentazione al comma 1 permette l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione e al comma 4 aggiunge che la custodia della documentazione deve rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 per l’adeguamento alle Disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nuovo regolamento europeo sulla Protezione dei Dati.

Alla luce di questi articoli, la Commissione conferma che è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione; quanto alla custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 4/ 2019 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico. Seduta della Commissione del 28 maggio 2019.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

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Redazione InSic

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