La formazione per il Dirigente

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Durata minima e contenuti dei corsi di formazione per i dirigenti sono stabiliti, ai sensi del D.Lgs. 81/08, in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 2, c. 1 lett d) definisce il «dirigente» come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Qual è la formazione sulla sicurezza prevista per i dirigenti?

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 37, comma 7 indica che i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Durata della formazione per i dirigenti

La formazione obbligatoria per i dirigenti ha una durata di 16 ore.

Il programma formativo prevede quattro distinti moduli:

  1. Giuridico normativo
  2. Gestione ed organizzazione della Sicurezza
  3. Individuazione e valutazione dei rischi
  4. Comunicazione, formazione e consultazione.

I quattro moduli sono integralmente sostitutivi della formazione prevista per i lavoratori.

Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell’apprendimento.

Corsi di aggiornamento per dirigenti

Per la formazione dei dirigenti è inoltre previsto un aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 6 ore.

Le modifiche del decreto fiscale: Accordi Stato-Regioni in revisione

Il DL Fiscale convertito con a la legge 215/2021 modifica l’art. 37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su:

  • Durata;
  • contenuti minimi;
  • modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per saperne di più

Per avere maggiori informazioni sulla figura del Dirigente ai fini della sicurezza, leggi il nostro approfondimento su:

Il Dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro: ruolo, compiti ed obblighi

Corsi di formazione

Corso di formazione per dirigenti

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