Formazione preposto

La formazione per il preposto: un obbligo per la sicurezza sul lavoro

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I preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come espressamente specificato dall’Accordo del 21 dicembre 2011 fra Stato e Regioni sulla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Corsi di formazione per preposti

La durata minima e i contenuti dei corsi di formazione specifici sono stati stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012.

L’Accordo prevede (punto 5) che la formazione dei preposti deve comprendere:

  • quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti dell’Accordo
  • e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Corso preposto: durata

Quanto alle ore di formazione per i preposti, l’Accordo specifica che la durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

Formazione preposti: validità e credito formativo

Il modulo di formazione generale, rivolto ai preposti, costituisce credito formativo permanente, dice l’Accordo al punto 8. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente, salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

  1. La formazione preposto sostituisce la formazione lavoratori?

    Quella del preposto è una formazione aggiuntiva rispetto a quella già prevista per tutti i lavoratori. La formazione particolare aggiuntiva prevista per i preposti ha una durata di 8 ore.

  2. Aggiornamento preposti: quante ore?

    I corsi di aggiornamento per preposti hanno una durata di 6 ore.

Contenuti della formazione del preposto

I contenuti della formazione del preposto, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono:

  • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • Incidenti e infortuni mancati;
  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Verifica della formazione e attestato

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.

L’attestato sarà rilasciato dall’ente di formazione a seguito del superamento della prova finale.

Quando la formazione per preposti non è obbligatoria

In base all’Accordo Stato-Regioni (punto 11) e nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dello stesso, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo (11 gennaio 2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012), dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Aggiornamento formazione preposto: ogni quanto

Con riferimento ai Preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevedeva un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il Decreto Fiscale del 2021 ha modificato la cadenza quinquennale dell’aggiornamento in biennale.

Novità: aggiornamento biennale e obbligo di formazione in presenza

Il DL Fiscale, convertito dalla Legge 215/21relativamente al preposto richiede la modalità formativa interamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».

Questo orientamento è stato confermato anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare 1/2022.

Formazione preposto: cosa cambia con il Decreto Fiscale

La modifica apportata dal Decreto Fiscale al Testo Unico, riguarda i seguenti commi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08:

  • 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
  • 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
  • 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

Formazione sicurezza sul lavoro (art. 37, D.Lgs.81/08): Accordo Stato-Regioni in revisione

Il DL Fiscale modifica l’art. 37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su:

  • Durata;
  • contenuti minimi;
  • modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Decreto Fiscale del 2021:

  • conferma per la Formazione Dirigente e Preposto: (art. 37-ter) l’obbligo formativo attualmente vigente la formazione e l’aggiornamento come dall’Accordo del 2011,
  • rimanda le regole su aggiornamento biennale e formazione in presenza all’entrata in vigore del futuro Accordo sulla Formazione per la garanzia dei requisiti maturati si rimanda alla disciplina transitoria del nuovo Accordo in materia di formazione.

Decreto fiscale 2021: cosa cambia nei compiti del preposto

Il DL Fiscale convertito con a la legge 215/2021 integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».

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Preposti: il ruolo e le novità – aggiornamento

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