Nomina del RSPP e delega funzioni

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Un nuovo quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro verte sulla nomina da parte del datore di lavoro del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: equivale a delega delle funzioni e, di conseguenza, in caso di infortunio del lavoratore, il datore di lavoro è esente da responsabilità?
Risponde la D.ssa Rocchina Staiano, Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Università di Teramo

Secondo l’Esperto
Dalla normativa di riferimento (art. 8, commi 3 e 10, del D.Lgs. 626/1994, ora art. 31, commi 2 e 5, del D.Lgs. 81/2008), emerge che i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, essendo considerati dei semplici “ausiliari” del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei “consulenti” e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.

In questa prospettiva, deriva che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale a “delega di funzioni” utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, che gli consentirebbe di “trasferire” ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.

Tale posizione di garanzia, come è ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria (fra le tante Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2011, n. 28779), compete al datore di lavoro, in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa.

Redazione InSic

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