Lavoratori portuali e ormeggiatori dei porti

Ormeggiatori e sicurezza sul lavoro: modifiche al Codice della Navigazione

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Entrerà in vigore il 20 luglio 2024 la modifica alla normativa del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) che riguarda, fra l’altro, la sicurezza sul lavoro degli ormeggiatori contenuta nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2024, n. 93.

Servizi di ormeggio: il nuovo Regolamento al Codice della Navigazione

Il DPR 19 aprile 2024, n. 93 modifica e introduce alcuni articoli al Codice della Navigazione e aggiorna le previsioni anche sulla salute, formazione e sicurezza di quei lavoratori nei porti addetti al servizio di ormeggio.

Le modifiche riguardano i seguenti articoli che vengono riscritti completamente o introdotti ex-novo (in neretto quelli con aspetti legati alla salute e sicurezza)

  • Art. 208 Definizione e finalità del servizio di ormeggio;
  • Art. 209 (Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio);
  • Art. 209-bis (Operatività in più porti o approdi);
  • Art. 210 (Beni destinati allo svolgimento dei servizi);
  • Art. 211 (Procedura concorsuale) per l’iscrizione nel registro degli ormeggiatori;
  • Art. 211-bis (Mobilità);
  • Art. 212 (Tariffe);
  • Art.  211-ter  (Accertamento  dell’idoneità fisica);
  • Art. 213 (Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento);
  • Art. 213-bis (Certificato professionale di competenza di ormeggiatore);
  • Art. 214 (Cancellazione dal registro degli ormeggiatori)

Cos’è il Servizio di ormeggio ed i lavoratori addetti

Il D.P.R. n.93/2024 ridefinisce il “servizio di ormeggio” all’art.208 (prima non era chiaramente definito) come il complesso delle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonché nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all’ormeggio.

Al nuovo articolo 209, arricchito notevolmente rispetto alla stringata definizione originaria, si puntualizza che il servizio può essere svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori o da quelli già iscritti, un registro tenuto dal comandante del porto.

Obblighi del comandante del porto per gli ormeggiatori

Cosa fa il comandante del porto per il servizio di ormeggio?

È proprio quest’ultimo che determina l’organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di ormeggio e il numero degli ormeggiatori tenendo conto di

  • spazi portuali,
  • obblighi di servizio pubblico
  • caratteristiche delle infrastrutture portuali,
  • sicurezza dello scalo e del traffico.

Inoltre, verifica periodicamente l’adeguatezza dell’organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operatività del porto.

Possibile autorizzare forme di collaborazione tra più società cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di società cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi (art.209-bis) e sempre con provvedimento emanato dal Comandante del porto si può disporre

  • i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, i
  • il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l’assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
  • mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio (ivi viene riportata a prua e a poppa la parola “ormeggiatore”

Salute degli ormeggiatori: le nuove previsioni

A differenza del vecchio Codice della Navigazione, che non dava informazioni così dettagliate, il D.P.R. n.93/2024 prevede un “Accertamento dell’idoneità fisica” all’art. 211-ter emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della salute (cui è possibile fare ricorso) ma viene riconosciuto l’accertamento effettuato in altri Stati membri dell’Unione europea qualora il certificato medico in possesso dell’interessato sia stato rilasciato sotto l’autorità di un altro Stato membro in conformità alle disposizioni dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022.

Quanto alla “sorveglianza sanitaria” dell’ormeggiatore affida al medico competente., il D.P.R. la finalizza alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Invece, la vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è lasciata alle autorità competenti di cui al Testo Unico di Sicurezza, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Formazione degli ormeggiatori: il tesserino di riconoscimento

Nell’art.213 il Regolamento di modifica al Codice della Navigazione, individua la procedura che porta il vincitore della procedura concorsuale (prevista all’art.211) all’iscrizione prima come  “allievo ormeggiatore” nel registro degli ormeggiatori con licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio; a seguire poi il superamento della prova pratica e entro 5 anni il certificato professionale di competenza (art. 213-bis) cui segue l’iscrizione definitiva nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di “ormeggiatore”.

Il libretto di ricognizione dell’ormeggiatore

Al momento della prima iscrizione viene rilasciato dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme ad un modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il libretto contiene la fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale.

Per quanti risultano già iscritti al registro, il DPR concede 5 anni di tempo a partire dal 20 luglio 2024 per conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore, che ha validità di cinque anni dalla data del rilascio.

Porti e Sicurezza: le tutele per la salute e sicurezza dei lavoratori

EPC Editore ha pubblicato nella collana ABC- Manualistica per i lavoratori, l’ABC dedicato proprio alla sicurezza dei lavoratori portuali:

Abc della sicurezza nelle operazioni portuali

Manuale ad uso dei lavoratori Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e del D.Lgs. n. 272/1999

Manualistica per i lavoratori
Edizione: ristampa aggiornata gennaio 2012
Pagine: 48
Formato: 115×165 mm

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it