Scuole_adeguamento

Quesito: individuazione dei Preposti nelle scuole

2769 0
Un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.1/2013, e pubblicato nella rubrica “L’Esperto risponde”, ha riguardato l‘individuazione dei preposti nelle scuole.

Viene chiesto al nostro Esperto se tra queste figure rientrano rientrano “Insegnanti tecnico-pratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l’utilizzo di laboratori”. Il Professore o l’Insegnate, in quanto tale, è un preposto? Gli insegnanti delle discipline umanistiche (es. maestre di asilo, di scuola elementare, Prof. di italiano, ecc.), che non prevedono attività di laboratorio, devono essere considerati preposti a prescindere?

Secondo il nostro Esperto, l’attribuzione della qualifica di preposto non può essere fatta solo in astratto, sulla base cioè di un ruolo genericamente ricoperto, ma anche in concreto, in ordine ai concreti poteri esercitati.
A norma dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 si intende infatti, per preposto, “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Con tale definizione devono essere qualificati, senz’altro, i sovrintendenti che hanno ricevuto l’investitura formale da parte dell’azienda. Ma ciò non e sufficiente. Infatti, se da un lato il conferimento della qualifica formale senza un corrispondente contenuto non è di per sé sufficiente a riconnettere al lavoratore le responsabilità tipiche del preposto nella materia, dall’altro lato il mancato conferimento della qualifica a chi svolge compiti di sovrintendenza non basta a sottrarlo alle medesime responsabilità. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza infatti hanno riguardo, a tali fini, più alla situazione di fatto che non agli aspetti della gerarchia formale. Per la dottrina il preposto ha la funzione di controllo diretto e immediato dell’attività lavorativa e conseguentemente un certo potere d’impartire ordini ed istruzioni agli operai dipendenti e ancora la vigilanza del preposto è strettamente sussidiaria e si riferisce esclusivamente agli sviluppi esecutivi dell’opera: stante questa configurazione, ancora secondo la dottrina, egli “deve sollecitare direttive tecniche” e “non occorre che abbia una particolare qualifica”.

Per venire al quesito posto, il professore e l’insegnate possono essere generalmente ritenuti preposti anche se, nella pratica, occorre poi verificare le mansioni concretamente svolte a scuola; può infatti teoricamente svolgere la funzione di preposto chiunque, in qualsiasi modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire loro direttive, ordini ed istruzioni sul lavoro da eseguire. La posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori deve esplicitarsi in poteri direttivi e “di richiamo” concreti. In tal senso potrebbero essere qualificati preposti anche gli insegnanti delle discipline umanistiche che non prevedono attività di laboratorio, purché tuttavia, a tali attività sia intrinsecamente connesso un potere reale di comando verso altri soggetti. Proprio in un un’ottica di corretta e trasparente gestione dell’attività, è quindi consigliabile che venga redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo (esempio elenco nominativo riportato sul DVR).
La suddetta “formalizzazione” è necessaria anche al fine di adempire agli obblighi di formazione nei loro confronti. Infatti, oggi il D.Lgs. 81/08, art. 37 comma 7 obbliga il datore di lavoro ad assicurare ai preposti la dovuta formazione e ad accertarsi che gli stessi abbiano il potere di ordinare ai lavoratori subordinati di tenere un determinato contegno in termini di sicurezza.
In particolare, il dirigente scolastico dovrà garantire ai preposti una formazione ulteriore, rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori, e un aggiornamento periodico, finalizzati alla definizione dei compiti propri di tale figura oltre che al riconoscimento dei rischi e delle misure di tutela specifici del lavoro svolto.

Per proporre il vostro quesito scrivere a amsl@epcperiodici.it.Il servizio è disponibile per utenti abbonati alla Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.Per maggiori informazioni sulla Rivista, clicca qui

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore