Con Decreto Direttoriale 118 del 3 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ricostituisce la Commissione per i lavori sotto tensione che formula pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.
Il funzionamento della Commissione è regolato al Decreto ministeriale del 4 febbraio 2011 (all’Allegato I par. 2) che detta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di questi lavori ai sensi dell’art. 82 del Testo unico di Sicurezza.
Nell'articolo
Lavori sotto tensione: la normativa del D.Lgs. n.81/2008
L’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede che l’esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività
L’art.82, comma 2 prevedeva l’emanazione di un decreto che definisse i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, che si è realizzato nel Decreto ministeriale del 4 febbraio 2011
Il Decreto 4 febbraio 2011
Il Decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Il Decreto regola i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende (art.3) consente l’effettuazione dei lavori sotto tensione a specifiche condizioni (art.4 che rimanda all’Allegato I per i dettagli), individua i requisiti di formazione ed i contenuti (definiti in Allegato II) anche per i formatori.
L’articolo 6 dettaglia la procedura di abilitazione dei professionisti che operano sui lavori sotto tensione e alcune prescrizioni alle aziende sull’uso delle attrezzature e alle loro verifiche periodiche (art.7)
Compiti della Commissione dei lavori sotto tensione
La Commissione, in base all’Allegato I del DM 4/2/2011 formula pareri sulle autorizzazioni rilasciate dalle aziende e dai soggetti formatori. Il parere arriva a seguito dell’esame della documentazione richiesta all’Allegato II e III del DM 4/2/2011 ed è espresso con decreto dirigenziale permettendo l’iscrizione di aziende e formatori nell’elenco degli “autorizzati” allo svolgimento dei lavori sotto tensione.
Inoltre, effettua accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende autorizzate. Indica pareri sospensivi in caso di inadempienze ed in caso di incidenti gravi svolge accertamenti a seguito della comunicazione obbligatoria degli stessi da parte delle aziende autorizzate.
Infine, aggiorna sia l’elenco delle aziende autorizzate che dei soggetti formatori autorizzati. Può avvalersi dell’INAIL che esprime i suoi pareri a seguito di sopralluoghi e accertamenti.
Quando si riunisce la Commissione lavori sotto tensione?
Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente: ogni componente rende dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Nell’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.
Chi sono i membri della Commissione lavori sotto tensione?
La Commissione resta in carica per un triennio ed i membri possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
Ne fanno parte, a partire dal 2023:
- ing. Abdul Ghani AHMAD, quale componente effettivo e l’ing. Mariella CHIURAZZI, quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Ruggero MAIALETTI, quale componente effettivo e ing. Fausto DI TOSTO, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Giovanni Luca AMICUCCI quale componente effettivo e ing. Domenico MAGNANTE quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Andrea REBASTI quale componente effettivo e ing. Giorgio DE DONÀ quale componente supplente, in rappresentanza del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano.
Cosa fa la Commissione lavori sotto tensione?
Al termine di ogni seduta, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte, con le relative motivazioni. Le schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell’Allegato I al decreto 4 febbraio 2011.
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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