RLS: e documentazione di sicurezza, quale occorre ricevere?

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Un abbonato alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro chiede conferma sull’obbligo di ricezione, da parte del RLS, della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative. Ma quale tipo di documentazione si intende? Risponde la D.ssa Rocchina Staiano, Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Università di Teramo.

Il Quesito
L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 al primo comma lett. e), riporta quanto segue: “(il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali”.
Mi sembra di capire che il Datore di Lavoro deve consegnare materialmente (in formato cartaceo e/o elettronico), tutta la documentazione indicata. Vorrei gentilmente sapere se la mia è una interpretazione corretta e, nel caso, se ci sono sentenze, accordi o altro dove è chiarito anche che tipo di documentazione si intende (ad es.: analisi aria, analisi acque, indagini sui campi elettromagnetici, ecc.).

Secondo l’Esperto
L’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 va letto in combinazione con l’art. 18 ed in particolare con il comma 1, lett. o), il quale dice:
“…consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda…”.

Quindi possiamo dire che il RLS deve essere tempestivamente informato e/o consultato in merito ad ogni aspetto che abbia influenza sulla sicurezza dei lavoratori, di qualunque natura (macchine, processi industriali, qualità dell’aria, ecc.), poiché questi documenti contengono parti della valutazione del rischio.
Tuttavia queste informazioni – in qualunque formato esse siano, benché consultabili dal RLS in qualunque momento e solo nelle sedi aziendali – in ogni caso saranno di proprietà dell’azienda e probabilmente tutelate al pari di un segreto industriale.
Quindi tornando al quesito, il “ricevere le informazioni” dell’art. 50, va inteso nel senso di mettere a disposizione del RLS la documentazione aziendale, senza che il datore possa celarla dietro il segreto industriale. Questo però non si traduce necessariamente in una consegna materiale di un fascicolo che poi rimanga in possesso del RLS, ma piuttosto nel senso di rendere noto e accessibile il fascicolo al RLS.

Un’eccezione è costituita dal DVR che, raccogliendo in sé la somma delle valutazioni di rischio contenute negli altri documenti, stando ai due articoli, va consegnato fisicamente al RLS, senza che questo però possa sottrarlo dalle sedi aziendali.

Redazione InSic

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