RLS: quando scatta la comunicazione dei nominativi?

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In base all’art. 18, comma 1, lettera aa), del Testo unico di Sicurezza, come modificato dall’art. 13, lettera f), D.Lgs n. 106/2009, il datore di lavoro deve comunicare online i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Tuttavia tale comunicazione non ha più cadenza annuale, ma deve avvenire solo in caso di nuova nomina o designazione.

È quanto dispone la circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009, che cancella l’obbligo di comunicazione annuale dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nell’anno precedente (al 31 dicembre di ogni anno). Tale obbligo era fissato nella circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 (modificata dalla circolare 25/2009), e scadeva il 31 marzo di ogni anno.
In base alle nuove previsioni, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. Se non interviene comunicazione, si ritiene immutata la situazione già comunicata in precedenza.

Redazione InSic

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