RSPP: dalla Cassazione chiarimenti su nomina e poteri

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Con sentenza n. 15028 del 1 aprile 2014, la Cassazione conferma che deve risultare da atto scritto avente data certa, il documento di nomina del Responsabile di sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione del cantiere, al fine di poter verificare l’effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell’infortunio. È inoltre necessario, aggiunge, che il delegato, il quale deve essere in possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, abbia anche effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina.

Nella sentenza n. 15028 del 1 aprile 2014 si dibatteva sulla pena da corrispondere al datore di lavoro, per il delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro, a seguito dell’incidente occorso ad un lavoratore che operava in un cantiere allestito per la costruzione della Caserma dei Carabinieri di Scacca, su ponteggi privi di parapetto.
La Corte ricostruisce la vicenda:
– il ponteggio era costituito da due cavalletti della misura di mt. 1,80×1.80 su cui era poggiata una sola trave della lunghezza di soli cm. 50 ed era posto ad un’altezza inferiore a mt. 2 (per l’esattezza, secondo quanto si apprende dalla sentenza di primo grado, a mt. 1,80 da terra);
– il parapetto predisposto per il ponteggio, in occasione dei lavori in esame, non era stato montato, né vi erano altre forme di protezione;
– il lavoratore si trovava sul ponteggio intento a disarmare una tavola del solaio mediante l’utilizzo di un piede di porco ed era in seguito caduto dal ponteggio.

I lavori in altezza

La Corte, citando la sentenza della Cass. pen. Sez. IV, n. 8978 del 20.5.1987, riporta che “La disposizione dell’art. 16 d.p.r. 164/1956 – che impone l’allestimento di impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio da eseguire ad altezza superiore a due metri dal suolo – va intesa in riferimento alla altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore”. Tale interpretazione, prevalentemente seguita dalla Corte, riferisce strettamente al dato letterale della norma, secondo il quale le opere provvisionali per i ponteggi sono prescritte per qualsiasi lavoro che venga “eseguito ad un’altezza superiore a 2 mt.” (art. 16 D.P.R. 164/56) e, cioè, a prescindere all’altezza dell’impalcato, sicché deve essere prevista e computata, ai fini della predisposizione dell’opera provvisionale del parapetto, oltre all’altezza alla quale è posto l’impalcato dall’eventuale piano di appoggio e all’altezza di quest’ultimo dal piano di terra o di calpestio, anche la statura dell’operatore e, comunque, considerata l’effettiva altezza alla quale viene eseguito il lavoro in quota, che, nel caso di specie, si svolgeva a ben mt. 3,60 dal suolo.

Le responsabilità per infortunio

Quanto al profilo di responsabilità , la Corte riconosce che la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza (d. Lgs. 81/2008) – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, benché tale obbligo di vigilanza riguardi precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo (Cass. pen. Sez. IV, n. 10702 dell’1.2.2012). Inoltre, il conferimento a terzi di una delega in materia di sicurezza non esonera del tutto il datore di lavoro dall’obbligo di adeguata informazione dei rischi connessi ai lavori in esecuzione (Cass. pen. Sez. IV, n. 44977 del 12.6.2013).
Ad ogni modo, secondo la Corte, il documento prodotto dalla difesa del datore di lavoro non è idoneo a provare il conferimento di una “valida” delega: tale documento presentato, infatti. risulta privo di data certa, che non è stata nemmeno apposta assieme alla firma per accettazione da parte del geometra.
In base all’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 (che ha recepito buona arte degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità), la nomina deve risultare da atto scritto avente data certa onde poter verificare l’effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell’infortunio e deve essere necessariamente riscontrato dall’accettazione manifestata, per iscritto, da parte del delegato che, se interviene in un momento successivo a quello della predisposizione dell’atto di delega, comporta lo spostamento alla data dell’accettazione (che deve quindi essere contestualmente indicata) della validità della delega stessa.

Secondo la Corte, nel caso di specie non risultano rispettate nemmeno le ulteriori rigorose formalità previste dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. Sez. IV, n. 1760 del 17.12.1992; Sez. IV, n. 6079 del 19.2.1998; Sez. IV, n. 7402 del 26.4.2000) per il conferimento della valida delega predetta e cioè la dimostrazione che il delegato fosse soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di particolare esperienza nell’organizzazione dei presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa.
Inoltre, non sarebbe stato verificato in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa relativamente alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della nomina. Nel caso in questione, la Corte non ha ritenuto che il datore di lavoro fosse esonerato dalla responsabilità per l’infortunio del lavoratore poiché al funzionario formalmente delegato non erano stati concretamente conferiti reali poteri di intervento.
Secondo la Corte anche ponendo il caso che sussistesse il POS in data anteriore all’infortunio e che il documento di delega al Geometra prodotto nel corso del giudizio di appello sia genuino ed anteriore all’infortunio, unitamente all’accettazione del delegato, non risulta fornita alcuna prova che egli fosse possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e che fosse dotato di particolare esperienza nell’organizzazione dei presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa sia del conferimento al medesimo di reali poteri d’intervento e dell’estensione degli stessi e quindi della giuridica validità e concreta efficacia della delega.

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