Secondo l’Esperto
L’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, (la cui rubrica reca “Capacità e requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”) fissa al comma 2, quali sono gli specifici requisiti necessari “per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1”. Risulta così inequivoco quali siano le condizioni soggettive richieste alla persona nominata come responsabile, condizioni che la legge (D. Lgs. 626/1994, oggi D. Lgs. 81/2008) ritiene necessarie “per lo svolgimento” delle funzioni oggetto dell’incarico. Con il che si può affermare che l’assenza dei requisiti soggettivi necessari rende la designazione inefficace perchè incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi protetti, interessi che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro e, in ultima istanza, il suo diritto alla salute.
Venendo alla disciplina sanzionatoria, l’art. 55 del D. Lgs. 81/2008 sostituisce gli artt. 89 – 94 del D. Lgs. 626/1994 secondo una struttura di fattispecie che la dottrina non ha esitato a definire “disarticolata e carente di un ordine preciso”. Nonostante tali limiti, può osservarsi che il mancato richiamo all’art. 32 nella previsione dell’art. 55, comma 1, lett. b), non lascia dubbi circa il significato complessivo della fattispecie.
L’art. 55, comma 1, lett. b), infatti, sanziona l’ipotesi che il datore di lavoro non provveda ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b). Tale ultima disposizione prevede la non delegabilità dell’atto di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Si tratta di obbligo il cui rispetto deve essere valutato in relazione alle definizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lett. g) e lett. i) della medesima legge. Se la lett. i) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interno all’azienda finalizzati” alla tutela dei lavoratori dai rischi, la lett. e) chiarisce che l’addetto a tale servizio è “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32”.
Dall’insieme di queste disposizioni emerge in modo inequivoco che l’unico modo per il datore di lavoro di rispettare l’obbligo ex art. 17, comma 1, lett. b), è quello di incaricare una persona in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 32 della medesima legge, con la conseguenza che la nomina di persona inidonea comporta in radice la violazione dell’obbligo e deve essere considerata inefficace. In tali termini la violazione assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art.55 sopra ricordato.
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