Ruolo di medico competente: non può svolgerlo chi opera in attività di vigilanza

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Con Interpello n.2/2018 il Ministero del lavoro attraverso la Commissione Interpelli, risponde ad un nuovo quesito, presentato dalla regione Lazio sulla possibilità che un dipendente pubblico assegnato ad uffici di vigilanza possa prestare attività di medico competente in altra parte del territorio nazionale. Secondo la Commissione, che ha analizzato l’art.39 del TUS e la natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali, tale eventualità va del tutto esclusa per tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Il quesito della Regione Lazio
La Regione chiede alcune delucidazioni sulla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del Testo unico di Sicurezza, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”. Tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva? Ed è applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria?

Secondo la Commissione Interpelli
Il Ministero ricorda la connessione fra le previsioni dell’art. 39 e il dettato dell’abrogato art. 17, comma 7, del D.Lgs. n.626/94, secondo cui: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza”.
Secondo la Commissione Interpelli, il Dipartimento di prevenzione rappresenta un’unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita (come confermato dall’art. 7-bis del D.Lgs. n.502/1992).
Il Dipartimento non esercita solo un’attività di vigilanza, intesa come “mero controllo” di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi e nell’attuazione di interventi complessi nell’ambito dell’assistenza collettiva in cui il Dipartimento è impegnato (quali la sorveglianza epidemiologica, l’informazione all’utenza, l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria della popolazione, l’informazione e la comunicazione del rischio per la salute).

Pertanto, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, deve ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 2/ 2018
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Seduta della Commissione del 5 aprile 2018.

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Redazione InSic

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