Abilitati attrezzature di lavoro

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche: chi sono? – Aggiornamenti (Applicativo ASA)

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In questa pagina riportiamo chi sono i Soggetti abilitati all’esecuzione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro ai sensi del Testo Unico di Sicurezza (art.71) e del DI 11/4/2011 che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati verificatori in sostituzione dell’INAIL e delle ASL, ed i relativi obblighi.

  • Chi sono i Soggetti abilitati all’esecuzione delle verifiche periodiche? come funziona l’iscrizione dei professionisti nell’elenco degli abilitati? qual è la loro formazione, i loro obblighi e doveri e quali sono le ultime novità in arrivo da INAIL per l’adempimento dei loro obblighi?

Ricordiamo che sull’argomento è possibile consultare anche

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature: chi sono?

In base al comma 12 dell’art. 71 del Testo Unico di Sicurezza, per l’effettuazione delle verifiche sulle attrezzature di cui al comma 11, le ASL e l’INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Il comma 13 dell’art. 71 ha rimesso ad un successivo, apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’indicazione dei criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o
privati
(nonché le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII): si tratta del D.M. 11 aprile 2011.


Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro (Testo Unico di Sicurezza aggiornato)

  1. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta102. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.103
  2. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
  3. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  1. Chi sono dunque i soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro?

    Si tratta di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4  dell’art. 2, del D.M. 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche”).

  2. Dove trovare l’elenco dei soggetti abilitati?

    In caso di verifiche, il datore di lavoro può consultare un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, costituito presso INAIL e presso le ASL o anche su base Regionale presso le singole ASL.
    L’elenco aggiornato viene pubblicato attraverso decreti direttoriali: consulta l’ultimo elenco aggiornato e la cronistoria dei prevedenti elenchi su InSic.

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche: obbligo di individuazione del datore di lavoro

La scelta del soggetto pubblico e privato abilitato alle verifiche sulle attrezzature di lavoro, viene fatta dal datore di lavoro all’atto della richiesta di verifica. Il decreto fa espressamente salvi diversi D.M. rivolti a specifiche attrezzature e, all’articolo 6 del D.I. 11.04.2011 si citano alcuni decreti che continuano a rimanere in vigore.

Iscrizione e obblighi di comunicazione dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

Al momento della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, (ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011), i soggetti abilitati devono comunicare:

  • l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.
  • tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

Validità dell’Iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati

L’iscrizione ha validità quinquennale, ed è regolata in base al decreto interministeriale 11 aprile 2011: per il rinnovo dell’iscrizione, il Ministero richiama il punto 4 dell’Allegato III, dove si richiede all’operatore di presentare istanza di rinnovo alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale istanza, ricorda il Ministero, va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, e dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica a: PEC: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e verificheperiodiche@lavoro.gov.it.

Per info si veda la Circolare n.11 del 17 maggio 2017 dei INAIL.

Istanza di rinnovo dell’iscrizione del soggetto abilitato

Nella Circolare n. 11/2017 il Ministero elenca anche la Documentazione da allegare all’istanza di rinnovo ed una previsione finale sull’istruttoria per le istanze di rinnovo, condotta dalla Commissione ministeriale, che procederà all’istruttoria delle istanze di rinnovo secondo le modalità previste per l’abilitazione dall’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011, tenendo conto anche di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali (secondo quanto previsto ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 del medesimo Allegato III).

Il ministero ricorda anche che, ai sensi del punto 5.4, può procedere, attraverso la Commissione, al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità dell’abilitazione.

Incaricati alle verifiche periodiche: idoneità, capacità professionale e addestramento

Il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

Questa esperienza, spiega il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR). seguendo un’attività di addestramento come verificatore – adeguatamente riportata nel proprio curriculum.

Addestramento dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

L’attività di addestramento dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche si articola come segue:

  • affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell’evidenza di tale affiancamento, alla firma del “Verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistilo in affiancamento esclusivamente alfine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto
  • effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
  • copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

Soggetti abilitati alle verifiche: inidoneità in quali casi?

In caso di variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati, occorre una preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ( ai sensi del D.I. 11.4.2011).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche: obblighi e verbali

I soggetti abilitati alle verifiche periodiche devono rispettare gli obblighi del decreto interministeriale 11/4/2011:

  • devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.
  • devono trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
  • deve conservare i documenti relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni.

Aggiornamenti (ottobre 2022) – Soggetti abilitati alle verifiche, dal 21 ottobre il nuovo Applicativo ASA

INAIL informa con circolare n. 39 del 18 ottobre 2022 che dal 21 ottobre è disponibile il nuovo applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (ASA) che consente ai soggetti abilitati di cui al DI 11 aprile 2011:

  • l’iscrizione in modalità telematica agli albi regionali gestiti da Inail per l’effettuazione in delega delle prime verifiche periodiche;
  • la gestione della propria anagrafica e della matrice delle competenze;
  • l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate.

Sono inoltre presenti le funzioni di monitoraggio e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Asl e delle Arpa che possono consultare autonomamente e in tempo reale le verifiche caricate sul sistema dai soggetti abilitati.

Si può accedere all’applicativo tramite Spid/Cns/Cie dal portale Inail.

Attrezzature di lavoro: utilizzo in sicurezza, volumi e approfondimenti

InSic suggerisce i seguenti volumi, libri ed e-book di salute e sicurezza sul lavoro pensati per la formazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro

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Redazione InSic

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