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SRL e svolgimento della funzione di RSPP da parte del Datore di Lavoro

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In una società a responsabilità limitata ci sono due soci: socio A, 80%, socio B, 20%. Amministratore Unico è il socio A. Il socio B può svolgere la mansione di RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione?
Risposta a cura dell’Avv. Maurizio Prosseda (Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione), tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

Svolgimento della funzione di RSPP da parte del Datore di Lavoro: la normativa

Nel rispondere al quesito posto dall’utente, è necessario in via preliminare richiamare la normativa che qui interessa. L’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, intitolato allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi stabilisce al 1° comma che: ” Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi…”.

In quali casi è possibile lo svolgimento della funzione di RSPP da parte del Datore di Lavoro?

L’allegato II stabilisce i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi:
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

SRL e svolgimento della funzione di RSPP da parte del Datore di Lavoro: il caso in analisi

Ponendo come postulato che la Srl del nostro lettore rientri nell’ambito di tali previsioni e che quindi sia fattibile che il datore di lavoro della stessa possa svolgere direttamente i compiti del RSPP, resta da chiarire se il socio B possa avvalersi di tale previsione o meno.
Ricordiamo che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2 comma 1 lett. B, nel settore privato il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa…”.
A tal riguardo giova anche ricordare il principio contenuto nella nota sentenza della Cassazione Penale, (Sez. 4, 06 febbraio 2004, n. 4981 – c.d. sentenza Galeazzi) per il quale la Suprema Corte ha ritenuto che “nel caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel consiglio di amministrazione o nell’amministratore unico…”.
Orbene, sulla base di quelle che sembrerebbero le dinamiche organizzative rappresentate dal lettore stesso, la risposta al quesito non potrebbe essere che negativa. Meglio argomentando, sulla base del tenore testuale della norma in esame è solo il datore di lavoro (che è una persona fisica) e non altri a poter far ricorso all’articolo 34 sopra richiamato, non lasciando il testo normativo adito a dubbi e questo anche laddove lo stesso datore abbia eventualmente rilasciato deleghe a terzi ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.

RSPP e sicurezza sul lavoro: formazione e aggiornamento

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Abc della sicurezza ad uso del datore di lavoro e del RSPP
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Formato: 115×165 mm

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Pagine: 336
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Redazione InSic

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