Tecnici competenti in acustica: l’elenco sul sito del Ministero Ambiente

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Il Ministero dell’Ambiente annuncia che dal 10 dicembre è disponibile l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA), predisposto in collaborazione con l’ISPRA ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2017.
Il Decreto, spiega il Ministero uniforma la preparazione e le modalità di autorizzazione dei tecnici, e richiede approfondite conoscenze nell’ambito dell’acustica degli edifici, ma soprattutto nella conoscenza approfondita della normativa e dell’acustica forense. A supervisione il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento, regolato all’art.23.

La figura del tecnico in acustica

La figura del tecnico competente in acustica è stata profondamente revisionata dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Oltre all’istituzione dell’elenco unico nazionale dei tecnici competenti in acustica previsto all’articolo 21, il decreto legislativo provvede ad uniformare su tutto il territorio nazionale la preparazione e le modalità di autorizzazione dei tecnici competenti in acustica. Esso consente inoltre di superare le problematiche relative all’inserimento nell’elenco unico nazionale dei tecnici provenienti dalla Comunità europea, cosa questa di difficile attuazione con la previgente normativa.
Con il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 la professione di tecnico competente in acustica viene fatta rientrare tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e quindi assume una sua precisa identità.
L’applicazione della nuova regolamentazione stabilisce i contenuti dei corsi e quindi del bagaglio culturale dei tecnici competenti in acustica, introducendo anche la necessità di approfondite conoscenze nell’ambito dell’acustica degli edifici, ma soprattutto nella conoscenza approfondita della normativa e dell’acustica forense.

Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

Gli effetti della nuova normativa, dopo un periodo transitorio, prevedono la possibilità di accesso alla professione di tecnico competente in acustica ai soli laureati in materie specifiche, stabilite dallo stesso decreto legislativo, e l’obbligatorietà di un continuo aggiornamento tecnico, scientifico e normativo degli iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.
Su tutta l’applicazione della regolamentazione dei corsi di formazione e aggiornamento e sui criteri di ammissione alla professione di tecnico competente in acustica svolge opera di supervisione il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento istituto ai sensi dell’art. 23 del succitato decreto, che vede la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, due rappresentanti di ISPRA, un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e un rappresentante delle regioni e province autonome.

Redazione InSic

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