Con Decreto dell’11 ottobre 2022, n. 171 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’articolo 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, ha istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici definendone i criteri identificativi per l’iscrizione, le procedure di iscrizione, di modifica e cancellazione.
- In Dicembre ’22 il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni dettagli circa le modalità telematiche all’indirizzo DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it di invio della richiesta di iscrizione.
Il Repertorio sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Vediamo di seguito a cosa serve il Repertorio, quali sono i requisiti necessari agli Organismi che vogliano farne parte e quali sono i tempi per l’iscrizione e la relativa procedura.
Nell'articolo
Repertorio Organismi paritetici: cosa dice il Testo unico di Sicurezza
L’istituzione di un Repertorio per tali Organismi era stato oggetto di dibattito durante il Safety Expo 2022 e colma una lacuna normativa che risale al 2015: la legge 17 dicembre 2021, n. 215 (la cd. Legge Fiscale che ha modificato in più punti il TUS) aveva infatti introdotto il comma 1 bis all’art.51 richiedendo nel TUS, che l’istituzione avvenisse previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.
Testo Unico di Sicurezza – D.lgs. n.81/2008
Articolo 51 – Organismi paritetici
A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Repertorio Organismi paritetici: le regole nel DM 11 ottobre 2022
Il Decreto regola l’istituzione del Repertorio e la sua costituzione ai sensi del Testo Unico (art.1), indicando i requisiti per l’iscrizione (art.2). L’iscrizione attesta la rispondenza ai suddetti requisiti e la possibilità di svolgere le attività previste dall’art.51 (art.5). Il Decreto regola quindi la Domanda di iscrizione (art.3) da presentare da parte dell’Organismo in regola e le pratiche di Iscrizione e cancellazione (art.4).
Quali attività svolge l’Organismo paritetico? Le dettaglia l’art. 51 del TUS
Testo Unico di Sicurezza
Articolo 51 – Organismi paritetici
- Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all‘articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. - Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
- Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
- Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
- Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
- Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8-bis87. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro
Requisiti dell’organismo Paritetico (DM 11/10/2022)
L’art. 2 indica i requisiti che l’Organismo Paritetico deve avere per essere iscritto nel Repertorio e poter svolgere, dunque, le attività previste dall’art.51 del TUS.
L’organismo paritetico deve essere costituito per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, l’OP possedere i seguenti requisiti (art.2 comma 2):
- essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.
- essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
- la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
- la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
- il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;
- i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili.
- essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;
- svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La costituzione e l’attività dell’OP devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dell’organismo paritetico.
Come iscriversi al Repertorio degli Organismi Paritetici?
Ai sensi dell’art. 3 del DM 11 ottobre 2022 gli OP che abbiano i requisiti (di cui al comma 2.2) presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro allegando:
- una copia dell’atto costitutivo;
- una copia dello Statuto;
- una copia del regolamento;
- un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.
Come inviare la domanda di iscrizione al Repertorio degli Organismi Paritetici?
La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.ite deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato A Tariffa/Parte I – Art. 3 – comma 1 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, per le istanze trasmesse per via telematica, tendenti a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00.
Iscrizione al Repertorio per Organismi paritetici: procedura
L’art.4 regola le procedure per l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici
- entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali fornisce un parere sulla rappresentatività dell’organismo paritetico richiedente e sul possesso dei requisiti
- entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’iscrizione deve concludersi con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Repertorio Organismi paritetici: quali sono gli obblighi degli enti iscritti?
Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio
sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
Ogni 3 anni, a decorrere dalla data di iscrizione, dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.Quando si viene cancellati dal Repertorio degli Organismi paritetici?
La cancellazione dal Repertorio è disposta con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previo parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in caso di cancellazione dovuta al venir meno di requisiti su cui si è espressa per l’iscrizione nel Repertorio la competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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