Rider in bicicletta con zaino per consegne

Riders e piattaforme digitali: chiarimenti su classificazione e tutele del lavoro

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 9/2025, che fornisce indicazioni operative in merito alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro dei ciclo-fattorini (riders) impiegati tramite piattaforme digitali. Il documento mira a garantire una maggiore tutela per questi lavoratori, spesso coinvolti in forme contrattuali atipiche.

Classificazione dei rapporti di lavoro dei riders

La Circolare n. 9/2025 del Ministero del Lavoro distingue tra diverse tipologie di rapporti di lavoro:

  • Lavoro subordinato: quando il rider opera sotto la direzione e il controllo del committente, con orari e modalità di lavoro predeterminati.
  • Collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata: in presenza di prestazioni personali e continuative, con modalità esecutive organizzate dal committente, anche mediante piattaforme digitali.
  • Lavoro autonomo occasionale: quando manca il vincolo di subordinazione e le prestazioni sono sporadiche e non continuative.

La corretta qualificazione del rapporto è fondamentale per determinare le tutele applicabili, come la copertura assicurativa, il trattamento economico e le condizioni di lavoro.

Tutele previste per i riders

In base alla classificazione del rapporto di lavoro, ai riders (o ciclo-fattorini) spettano diverse tutele:

  • Lavoratori subordinati: godono di tutte le tutele previste dalla normativa sul lavoro dipendente, inclusi contributi previdenziali, assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali.
  • Collaboratori etero-organizzati: beneficiano di una disciplina specifica che prevede alcune tutele tipiche del lavoro subordinato, come la copertura assicurativa e il diritto a un compenso minimo.
  • Lavoratori autonomi occasionali: hanno tutele limitate, ma devono comunque essere garantite condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero sottolinea l’importanza di una corretta qualificazione del rapporto per evitare abusi e garantire ai lavoratori le tutele appropriate.

Riders: la normativa di riferimento

Il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (art. 27, comma 2 decies), ha introdotto all’art. 9 bis del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in Legge 28 novembre 1996, n. 608, l’obbligo di eseguire comunicazioni obbligatorie (CO) con riferimento ai c.d. riders.

L’obbligo è esteso alle ipotesi di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, cioè le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996).

Come fare le comunicazioni per i riders?

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022 il Ministero lavoro ha definito le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali a partire dal 14 aprile 2022.
La comunicazione deve avvenire tramite il modello “UNI-piattaforme” .

Fonti e riferimenti

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la Circolare n. 9/2025 disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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