Con la conversione in legge del Decreto Agricoltura 2024 arrivano anche quest’anno le norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche, come il Rischio “caldo” sul lavoro.
L’Articolo 2-bis, commi 1-4 del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 convertito con Legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 estende la Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) in caso di intemperie stagionali o condizioni lavorative caratterizzate da condizioni climatiche “estreme”.
Nell'articolo
CISOA 2024: in quali casi si estende la Cassa integrazione agricola
Il DL 63/2024 convertito all’articolo 2-bis, introdotto in Senato ripropone quanto previsto già lo scorso anno per la tutela salariale di lavoratori esposti a particolari contesti lavorativi a “rischio calore” o caldo eccessivi o ad altra circostanza climatica eccezionale.
Estende quindi trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
La CISOA può essere erogata nel limite di spesa massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2024.
Riduzione attività agricola e Cassa integrazione, quando scatta?
Si fa riferimento a riduzioni di attività lavorativa comprese nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (venti giorni a partire dal 13 luglio 2024) e il 31 dicembre 2024.
In pratica il Decreto Agricoltura 2024 estende (eccezionalmente) l’applicabilità dell’istituto della CISOA, per i casi di sospensione per intere giornate dell’attività dei lavoratori a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori
Tuttavia, le riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa devono essere pari a metà e fondate sulla causale delle intemperie stagionali – in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato.
A chi spetta la CISOA?
Il trattamento riguarda solo la categoria degli operai a tempo indeterminato e per la causale delle intemperie stagionali.
Prevede anche l’esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l’equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – dal contratto individuale.
Ricordiamo che l’anno scorso, nel periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023, la circolare dell’INPS n. 73 del 3 agosto 2023 ha confermato la medesima previsione, facendo riferimento esclusivo alle ipotesi di riduzione pari esattamente alla metà dell’orario giornaliero (contrattualmente previsto).
Quali imprese possono chiedere la CISOA?
Le imprese oggetto della deroga sono:
- le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei
Cosa si intende per evento non evitabile?
La qualifica di “evento oggettivamente non evitabile”, secondo le indicazioni dell’INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”
L’applicazione di tali criteri in relazione alle temperature elevate è stato oggetto del messaggio dell’INPS n. 2729 del 20 luglio 2023.
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