Segnaletica di sicurezza sula lavoro

La nuova segnaletica per la sicurezza sul lavoro: tutto ciò che devi sapere

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Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 dà attuazione alla direttiva 92/58/CEE, in materia di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. La segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro non era stata riportata nel testo del D.Lgs. 626/94 ma era stata successivamente recepita in un autonomo testo di legge, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.

In questo articolo analizziamo il significato della segnaletica di sicurezza, la normativa di riferimento, i casi in cui è obbligatoria e quali sono le varie tipologie dei cartelli di sicurezza.

Cosa si intende per segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro?

L’art. 162 del D.Lgs. 81/2008 fornisce la definizione di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. La segnaletica di sicurezza:

  • è riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata;
  • fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro;
  • utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Quando è obbligatorio fare ricorso alla segnaletica di sicurezza?

L’art. 163 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza nel caso in cui:

  • i risultati della valutazione stabiliscono che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con:
    • misure, metodi,
    • sistemi di organizzazione del lavoro,
    • mezzi tecnici di protezione collettiva.

La segnaletica di sicurezza deve risultare conforme alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del Testo Unico di sicurezza.

Quali sono i cartelli di sicurezza?

L’ Allegato XXIV riporta i requisiti specifici della segnaletica di sicurezza, descrive le diverse utilizzazioni e fornisce indicazioni generali sulla intercambiabilità o complementarità dei segnali.  

In particolare, la segnaletica:

  • riferita a divieti, avvertimenti o obblighi e quella indicante l’ubicazione e l’identificazione dei mezzi di salvataggio o di pronto soccorso debbano essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
  • destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio, oltre ad essere di tipo permanente, può essere costituita sia da cartelli che da un colore di sicurezza.
  • per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
  • utilizzata nelle vie di circolazione può essere esclusivamente costituita da un colore di sicurezza.

Quali sono e cosa indicano i colori della segnaletica di sicurezza?

I colori dei segnali hanno uno specifico significato. In particolare:

  • Il colore rosso indica divieto, pericolo, allarme, attrezzature antincendio
  • Il colore giallo indica avvertimento
  • Il colore azzurro prescrive comportamenti o obblighi
  • Il colore verde indica segnali di salvataggio o situazioni di sicurezza.

Nella tabella che segue sono indicate le prescrizioni da applicare a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un colore di sicurezza.

La scelta fra determinati segnali è libera, a condizione che si provveda al riguardo ad assicurare la specifica informazione e formazione.

I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali, mentre le loro dimensioni e proprietà colorimetriche e fotometriche saranno tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.

L’efficacia della segnaletica di sicurezza

L’allegato XXV descrive dettagliatamente le situazioni che possono compromettere l’efficacia della segnaletica utilizzata. Ad esempio:

  • evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
  • non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
  • non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un’altra emissione luminosa poco distinta;
  • non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
  • non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso.

I mezzi e i dispositivi segnaletici devono essere regolarmente puliti, sottoposti

a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti. Al fine di conservare le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.

Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici deve essere valutato in funzione dell’entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell’area da coprire.

La segnaletica di sicurezza in breve

  1. Quale titolo del D.Lgs. 81/08 si occupa di segnaletica di sicurezza?

    Il D.Lgs. 81/08 stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, nel Titolo V – Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro. All’interno degli artt. 161-166 tratta infatti: Campo di applicazione, Definizioni, Obblighi del datore di lavoro, Informazione e formazione, Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente, Sanzioni a carico del preposto (ABROGATO).

  2. Quali sono le tipologie di segnali previsti dalla normativa di sicurezza?

    La normativa di sicurezza prevede specifiche tipologie di segnali: segnali di divieto, che vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; segnali di avvertimento, che avvertono di un rischio o pericolo; segnali di prescrizione, che prescrivono un determinato comportamento; segnali di salvataggio o di soccorso, che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

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