Smart Working: sicurezza e responsabilità penale. I temi del Convegno all’Università Tor Vergata

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Il 20 maggio scorso una nutrita platea di esperti, consulenti e rappresentanti di aziende hanno partecipato al convegno Convegno a partecipazione gratuita (fino ad esaurimento posti) su “SMART WORKING, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PENALE” organizzato dall’Università Roma Tor Vergata.

Presenti esperti di eccezione, fra cui il Dott. Alessio Scarcella, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, il Prof. Raffaele Guariniello, Già Dirigente del Gruppo Sicurezza del Lavoro della Procura della Repubblica di Torino, il Dott. Andrea Magrini (Univ. Tor Vergata) Francesco Tulli (Humanities). A coordinare l’evento, Marco Sciarra RSPP Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che abbiamo intervistato sugli aspetti di sicurezza collegati allo smart working.

Un’iniziativa di grande successo ma anche di grande partecipazione finale visto il grande numero di quesiti presentati direttamente agkli esperti al termine della giornata di lavori.

Convegno SMART WORKING, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PENALE: di cosa si è parlato?

Il convegno ha approfondito il fenomeno del lavoro agile nei luoghi di lavoro sotto diversi profili: dagli obblighi e le responsabilità di aziende e lavoratori (Scarcella) ai profili penalistici (Guariniello), dagli aspetti più strettamente connessi alla salute dei lavoratori in termini di sorveglianza sanitaria (Magrini) e di rischio da Tecnostress (Tulli) alle problematiche emergenti di sicurezza sul lavoro, esplorando anche le soluzioni pratiche di gestione dello smart working in azienda (Sciarra).

Abbiamo mai fatto smart working?

L’evento è stato aperto dal Magnifico Rettore, Prof. Orazio Schillaci che ha sottolineato come lo smart working può diventare uno strumento utile per tutti, se applicato bene (e non solo nei luoghi di lavoro ma anche nelle università). Da qui è partita la riflessione che ha interessato la normativa attualmente esistente in materia di smart working risalente al D.Lgs. n.81/2017 e non ancora aggiornata ma solo “adattata” nel contesto emergenziale da pandemia da Covid-19, non senza ambiguità e forzature improprie.

Abbiamo mai fatto “smart working”? ha infatti chiesto alla platea il RSPP di Tor Vergata, Marco Sciarra con riferimento non solo alla fase pandemica (dove abbiamo applicato di fatto un telelavoro), ma forse anche in precedenza, mancando di fatto le variabili di spazio e tempo che caratterizzano lo Smart working.

Smart working: occasione di cambiamento ma attenzione agli aspetti di salute (anche mentale) dello smart worker

Sebbene lo smart working rappresenti “un’occasione storica di cambiamento”, secondo il Dott. Andrea Magrini (Univ. Tor Vergata) occorre riflettere profondamente sugli aspetti legati alla salute dei lavoratori in smart working, sia in termini di sorveglianza sanitaria da assicurare agli smartworkers (ai sensi dell’art. 176 del TUS) che con riferimento al “decalogo”-informativa sulla salute e sicurezza richiesto dal D.Lgs. 81/2017.
Ma come assicurare, anche in una futura normativa di maggior dettaglio, la sorveglianza sanitaria? come svolgerla per i lavoratori “distaccati” ad esempio? Potrebbero venire utilizzate, secondo Magrini, anche altre metodologie al passo coi tempi, quali la telemedicina, o i colloqui online, già sperimentati prime e dopo la pandemia.
Non è escluso anche che il ricordo allo smart working venga “prescritto” dal medico a persone non necessariamente “fragili” (intese come immunodepresse”. Infine, sempre con riferimento agli aspetti di salute, il Dottore ha spinto ad una riflessione sugli effetti sulla salute mentale dello smart working, anche in conseguenza dell’applicazione dello stesso durante l’emergenza pandemica.

Il lavoratore “agile” preposto a se stesso

Anche Tulli ha rimarcato il cambiamento “antropologico” che lo smart working sperimentato in pandemia ha di fatto causato sul lavoratore spingendolo ad un diverso “rapporto con sè e con gli altri” e rendendolo “libero” e paradossalmente “preposto a se stesso”: una figura non più passiva ma proattiva e in grado di gestire la propria attività in autonomia e in grado di “prendersi cura” di se stesso come da dettato del TUS (art.20).

Lavoro agile: le differenze col telelavoro

Con Alessio Scarcella, il dibattito si è poi spostato sulla normativa del 2017 in materia di lavoro agile, a partire dalla definizione di “lavoro agile” inteso come una “modalità di svolgimento della prestazione” diversa dalla ordinaria ed una “declinazione modale” della subordinazione comunemente intesa. L’intervento del magistrato ha poi spaziato sulle differenze fra “lavoro agile” e “telelavoro” che si articolano intorno alle diverse regolamentazioni di

  • luogo di lavoro;
  • tempo di lavoro (autonomia e auto-gestione con mantenimento dei medesimi risultati);
  • affievolimento della subordinazione per una maggiore autodeterminazione del lavoratore.

Per poi passare alle conseguenze che imporrà un cambio di regolamentazione sul lavoro agile: dal diverso ruolo della contrattazione collettiva nell’individuare un corrispettivo adeguato, alle forme di controllo ed al diritto alla disconnessione.

Normativa Smart Working e Testo unico di Sicurezza: nessun richiamo diretto, ma…

Scarcella ha poi spiegato le diverse responsabilità attuali del datore di lavoro nello smart working, con riferimento all’art. 18 (obbligo di fornire la strumentazione di lavoro adeguata) e art. 22 (l’informativa obbligatoria sui rischi per la salute e sicurezza) rimarcando il riferimento alla “cooperazione” fra datore di lavoro e lavoratore nell’attuazione delle prescrizioni di salute e sicurezza.

Interessante il confronto fra la normativa di sicurezza della normativa attuale sullo smart working (D.Lgs. n.81/2017) e il Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) che non si richiamano direttamente (!) seppure debba considerarsi, riporta Scarcella come comunque si applichi alla disciplina dello smart working sia il Titolo III (luoghi di lavoro) che VII (videoterminali). Sarebbero peraltro tre le forme di responsabilità per la sicurezza:

  1. quella derivante dal Testo Unico di sicurezza sul lavoro;
  2. quelle della normativa sullo smart working (D.Lgs. n.81/2017);
  3. quelle dell’Accordo individuale fra datore e lavoratore.

Lavoro agile posizione di garanzia del datore di lavoro: che fare?

L’intervento del magistrato ha poi riguardato le posizioni di garanzia: chi sarebbe il titolare del rischio per la salute e sicurezza del lavoratore agile? In che modo ridefinire dunque il parametro della rimproverabilità laddove non ci sia un controllo della prevedibilità ed evitabilità dello stesso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile?

Secondo Scarcella è soprattutto sul luogo di lavoro “non determinato” dello smart working che va ridefinito il parametro della posizione di garanzia: l’indicazione del luogo non sarebbe incompatibile con la “modalità agile” del lavoro. Come lo si determina? o con l’Accordo individuale o con la concordanza su un luogo di lavoro “generico” sui quali il datore potrebbe porre limiti.

La legge sullo smart working nata male e applicata peggio

Il professor Guariniello ha sottolineato i difetti di una normativa, quella dello smart working che si apre a interpretazioni della magistratura e che evoca lo spettro della “responsabilità oggettiva”. Hapoi fatto riferimento alle proposte di legge in discussione alla Camera, tutte raccolte intorno ad una Legge di modifica del D.Lgs. n81/2017 che insiste sulla “correzione” di nodi critici quali l’art. 22 (Comma 1) l’obbligo di garantire salute e sicurezza del lavoratore ed il comma 2 sull’obbligo di predisposizione delle misure di sicurezza.

Obbligo della valutazione del rischio nello smart working. Il dramma del lavoratore

Le considerazioni del Professore si sono appuntate sul “dramma del datore di lavoro” ovvero l’obbligo che questi ha di effettuare la valutazione dei rischi in base alle evoluzioni della tecnica e del progresso: è in grado di farlo? E quanto alla formazione che questi dovrebbe assicurare al lavoratore circa i rischi legati ai “luoghi di lavoro esterni“: come potrebbe questo impartirla senza conoscere i luoghi, senza che essi fossero accessibili allo stesso datore e alle altre figure (Medico competente, RSPP, RLS). L’impossibilità di accesso al luogo di lavoro si pone anche nel caso di lavoratori autonomi , suggerisce Guariniello, ed in caso di appalti interaziendali, cantieri e lavoratori distaccati. Fra gli altri nodi trattati, anche la definizione del luogo di lavoro in cui il lavoratore agile svolge la sua attività ai sensi dell’art. 63 del TUS e ai fini dell’applicazione del Titolo II, che dovrà essere oggetto di un ripensamento in occasione della modifica alla normativa di smart working e più in generale rispetto all’evoluzione del mondo del lavoro.

In tal senso si pone anche il problema della vigilanza che deve assicurare il preposto, obliquativa e continuativa, diversa da quella del CSE che è di alta vigilanza.

SMART WORKING, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PENALE: il programma del Convegno del 20 maggio

SMART WORKING, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PENALE.

20 Maggio 2022

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA “TOR VERGATA”

Aula Montalcini – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Via Montpellier, 1- 00133 Roma (RM)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

08.30- 09:00 Registrazione Partecipanti

09:00 – 9:30 Magnifico Rettore Prof. Orazio Schillaci, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Saluti

09:30– 09:45 Dott. Marco Sciarra, RSPP Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Moderatore, apertura dei lavori.

09:45 – 10:15 Dott. Andrea Magrini, Medico Competente Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – La sorveglianza sanitaria nell’attività lavorativa in smart working

10:15-10:45 Dott. Francesco Tulli, Presidente società Humanities srl – Smart working, i fattori di Tecno Stress

10:45-11:15 Dott. Alessio Scarcella, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione – Profili penalistici dello smart working.

Coffee Break

11.45-12:15 Dott. Raffaele Guariniello, Già Dirigente del Gruppo Sicurezza del Lavoro della Procura della Repubblica di Torino – Obblighi e responsabilità in materia di sicurezza dello smart working.

12:15-12:45 Dott. Marco Sciarra RSPP Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Smart working, il lavoro agile dalla teoria alla pratica.

Lunch

14:00 -16:00 Dibattito e chiusura dei lavori

Al termine del convegno sarà rilasciato un Attestato di partecipazione valido come crediti formativi per RSPP e ASPP.

Redazione InSic

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