L’art. 13 del DECRETO FISCALE, il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021) in vigore dal 22 ottobre 2021.
- Il Decreto-legge, ancora in attesa di conversione, ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.
Chi stabilisce adesso la sospensione dell’attività imprenditoriale? In quali condizioni e per quali violazioni nel caso di irregolarità in salute e sicurezza sul lavoro? In più: come ottenere la revoca del provvedimento? E cosa capita in caso di inottemperanza?
- L’Ispettorato nazionale del lavoro, con Circolare dell’Ispettorato nazionale del Lavoro n.3/2021 del 9/11/2021 ha fornito alcune indicazioni (temporanee in attesa della conversione in legge del Decreto FISCALE); le riportiamo di seguito in corsivo-neretto.
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Le modifiche al D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”: Cosa cambia con il nuovo Decreto Fiscale
(D.L. 21/10/2021, n. 146)
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
INFORMA- Roma.L’incontro, attraverso la puntuale risposta ai quesiti dei partecipanti, vuole illustrare tutte le modifiche introdotte dal nuovo decreto, che ha l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurare un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni prevenzionistiche.
Nell'articolo
Sospensione attività imprenditoriale: chi la stabilisce?
In base al nuovo art.14 del D.Lgs. n.81/2008, il provvedimento è adottato:
- dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo (nuovo comma 1).
- dai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (comma 8).
A differenza della legislazione precedente viene eliminata ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
Ma, spiega INL, occorre considerare l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, (comma 4 del nuovo art. 14): “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”
Sospensione attività imprenditoriale: a quali condizioni?
In base al nuovo art.14 del D.Lgs. n.81/2008, l’adozione del provvedimento si realizza:
- quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
INL sottolinea che rispetto alla precedente normativa:
- la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% all’attuale 10%:
- ed esplicitamente deve esservi insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965).
- La percentuale continuerà ad essere calcolata “sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro” al momento dell’accesso ispettivo (con riferimento alla nozione di lavoratore di cui all’art.2 del D.Lgs. n.81/2008), pertanto, dice INL anche i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro e i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici vanno conteggiati.
- Quanto al riferimento “all’accesso ispettivo”, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento, secondo INL: la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato “su segnalazione di altre amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.
- Viene esclusa la sospensione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
- quando sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge FISCALE (INL si riserva di esprimere chiarimenti su ogni violazione con separata nota.)
INL ricorda che il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate: basta l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per adottare la sospensione.
Sospensione attività imprenditoriale per violazioni di salute e sicurezza sul lavoro: in quali casi?
Il nuovo art.14 del Testo Unico di Sicurezza rimanda al nuovo Allegato I del TUS (come modificato dal DL Fiscale n.146/21).
Il DL aggiorna completamente l’allegato riportando al suo interno una Tabella che mette insieme la fattispecie e la sanzione e indica anche l’importo della somma aggiuntiva.
FATTISPECIE | IMPORTO DELLA SANZIONE | |
1 | Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione e addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del Servizio prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3000 |
5 | Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3000 |
10 | |Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3000 |
(articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
cui all’articolo 14
Sospensione attività imprenditoriale: da quando
INL ricorda che come in passato, la sospensione viene adottata “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” e cita sul punto i chiarimenti del Ministero Lavoro secondo cui “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere” (si veda la circ. n. 33/2009 e la nota ML prot. n. 337 del 9 gennaio 2021 in relazione alle manifestazioni fieristiche).
Sospensione attività: quando scatta?
Le sospensioni possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Secondo INL il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Sospensione attività lavorativa di singoli dipendenti
INL sottolinea che in base al nuovo art. 14 l’adozione del provvedimento di sospensione può riguardare “l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”, ovvero i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I).
Pertanto, con la Sospensione, spiega INL consegue l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino alla revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9 (il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo e contributivo, non essendo causa a lui imputabile).
INL aggiunge che la sospensione dell’attività lavorativa del lavoratore ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l’addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all’adozione della sospensione.
Sospensione per violazioni plurime
Nel caso di compresenza di più violazioni (quelle riferite solamente all’Allegato I ovvero in parte all’Allegato
I e in parte alla occupazione di personale irregolare), il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione ma, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.
Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
Nel caso di sospensione adottata per lavoro irregolare secondo INL è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Pertanto, citando la Circolare n. 26/2015 del Ministero Lavoro ai fini della revoca del provvedimento:
- per le violazioni in materia di sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, (può essere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità);
- quanto alla violazione degli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
- Quanto alle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
Attività dell’Ispettorato in tutti i settori di intervento
INL ricorda che in ragione dell’ampliamento delle competenze rimesse all’Ispettorato ai sensi del nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 , diversamente dal passato, gli accertamenti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno effettuati in tutti i settori di intervento.
Pagamenti aggiuntivi alla sanzione
Quanto ai pagamenti di somme aggiuntive per le violazioni riscontrate si distingue:
- Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare sono previsti due differenti importi:
- se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo della sanzione è pari a 2.500 euro,
- se superiore a cinque la somma aggiuntiva della sanzione è pari a 5.000 euro.
- Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.
- In caso di riscontro di più violazioni (quelle dell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero”) l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.
Pagamenti aggiuntivi in caso di “recidiva”
INL ricorda che il raddoppio delle somme aggiuntive in caso che “ nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione” (nuovo comma 10 dell’art.14), l’Ufficio ispettivo, laddove sia a conoscenza di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, provvederà a raddoppiare gli importi delle “somme aggiuntive” dovute, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.
Revoca del provvedimento di sospensione via pagamento delle somme aggiuntive
Come già in passato, ricorda INL rimane la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20% (si veda il nuovo comma 11).
Sospensione dell’attività e divieto di contrarre
INL ricorda che per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione, pertanto, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, per ottenere il provvedimento interdittivo.
Ricorso contro i provvedimenti di sospensione
Su questo punto INL ricorda che la possibilità di fare ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente (entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al datore di lavoro) vale unicamente per l’impiego di lavoratori irregolari.
In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.
Il provvedimento di sospensione è fermo qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta.
Sospensione attività: cosa capita a chi non ottemperanza al provvedimento?
Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito
- con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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