Stato di emergenza: nuova proroga al 31 marzo 2022

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In Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 o DECRETO COVID – Festività (vedi tutte le misure) che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art.1 DL 221/2021).

Sono prorogati al 31 marzo 2022 tutti i termini collegati allo Stato di emergenza, elencati nell’Allegato A del DL 221/21)  fra cui le norme in materia di lavoro agile (DL 34/2020 art.90) e anche in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale: (DL 34/2020 art.83)

Lo stato di emergenza è stato dichiarato inizialmente con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato per tutto il 2020 e il 2021 (l’ultima proroga con DL n.105/2021 lo fissava al 31 dicembre 2021) .

Stato di emergenza da COVID-19: cosa proroga?

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati:

  • i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
  • la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Stato di emergenza e Super Green Pass

Con la proroga dello stato di emergenza, restano in vigore anche:

Per avere un quadro delle attività consentite attraverso Green Pass e Super Green Pass (o Green Pass rafforzato) sono disponibili le Tabelle del Governo.

Cos’è la Dichiarazione dello Stato di emergenza?

La Dichiarazione dello stato di emergenza serve a fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari, come per l’appunto l’attuale situazione pandemica da Covid-19.

Il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di emergenza nazionale, senza necessità di passare per il Parlamento, per gli eventi calamitosi di tipo C (eventi calamitosi a livello nazionale) all’interno dei quali ricade l’attuale situazione pandemica da COVID-19.

Quali attività vengono svolte nello stato di emergenza?

Durante lo stato di emergenza, il Governo ritiene necessario compiere le opportune misure volte:

Inoltre, gli interventi di emergenza e assistenza da completare sono legati (art. 25 comma 2 lettere a)-c) alla:

  • organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
  • ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,
    • alle attività di
      • gestione dei rifiuti;
      • delle macerie;
      • del materiale vegetale o alluvionale;
      • o delle terre e rocce da scavo;
    • e anche alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, mediante interventi di natura temporanea;
  • attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale verso la popolazione e le attività economiche e produttive interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Da attivare inoltre, la:

  • realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

Quanto può durare lo Stato di Emergenza?

La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi: lo stabilisce l’art. 24 comma 3 del Codice della Protezione civile (D.Lgs. n.1/2018 del 2 gennaio 2018).

Dichiarazione di Stato di emergenza da COVID-19: perché la proroga oltre i termini?

Lo Stato di emergenza da COVID-19 era stato dichiarato il 31 gennaio 2020 dal Governo Conte con apposita Delibera del Consiglio dei Ministri, per garantire maggiore tempestività e flessibilità nell’approvazione e nell’applicazione delle limitazioni e in generale delle norme sanitarie per contenere i contagi.

Avrebbe dovuto chiudersi al 31 gennaio 2022 (24 mesi dopo la prima dichiarazione). Il Governo ha dovuto agire attraverso un apposito DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 (DECRETO FESTIVITA’), che vedrà il Parlamento coinvolto direttamente nella approvazione della proroga dello stato eccezionale di emergenza.

Una precedente deroga al rinvio per non più di 12 mesi fu già prevista nel D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, (convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159) nel caso dello stato di emergenza dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.

Quante volte è stato prorogato lo stato di emergenza da COVID-19?

A partire dall’inizio della pandemia nel 2020, lo stato di Emergenza epidemiologico da COVID-19 stabilito dal Governo Conte con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha subito diverse proroghe governative ordinarie attraverso Delibere del Consiglio dei Ministri. Con il Governo Draghi, è invalso l’uso di Decreti Legge per la proroga dello Stato di Emergenza.

Ecco una piccola cronistoria delle proroghe intervenute fra 2020 e 2022:

Perché prorogare lo stato di emergenza da COVID-19?

La proroga dello stato di emergenza deriva dall’esame dei dati epidemiologici che dimostra la persistenza della trasmissione diffusa del virus.
Nel 2021 è aumentata in maniera molto significativa la trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel Paese con quasi tutte le Regioni/PPAA classificate a rischio epidemico moderato.
In particolare, la circolazione della variante delta è in aumento ed è ormai prevalente, come spiega il Ministero della Salute. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi.

Inoltre, la proroga dello stato di emergenza viene stabilita laddove esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale in un’ottica di superamento del contesto di criticità.
La persistenza della situazione emergenziale fa ricorrere i presupposti previsti dall’art. 24, comma 3, in base al quale “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”.

Cos’è il Fondo per le emergenze nazionali?

Il Fondo, regolamentato all’art. 43 e 44 del Codice di protezione civile, contiene le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi. Queste sono assicurate dal Dipartimento della protezione civile e iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri; provengono dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Una specifica Delibera del Consiglio dei Ministri indica le risorse disponibili.
Durante la fase emergenziale da COVID-19 il Governo ha stanziato 5.000.000,00 euro con Delibera del 31 gennaio 2020 ed ha integrato il Fondo per le emergenze nazionali di euro 100.000.000,00 con delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020.

Per saperne di più sul Codice di Protezione civile

Nel quadro della gestione di una emergenza epidemiologica, il Codice di protezione civile ha una funzione centrale.
Nel tempo il Codice ha stimolato una riflessione sulle proposte da sviluppare nell’ambito della programmazione delle attività per la mitigazione dei rischi nel territorio e per una capillare diffusione di una “Cultura di Protezione Civile”.

Per comprendere i principi, descritti nella regolamentazione di protezione civile suggeriamo la lettura del Volume di EPC Editore: “Il nuovo Codice di Protezione Civile” – Storia Analisi Prospettive (prefazione del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli).
La comprensione di questi elementi può portare tutto il sistema a comportamenti più compatibili, pronti e resilienti con ciò che ci circonda, attraverso la creazione di una struttura di contatto in una comunità capace di favorire l’elaborazione della conoscenza.

A chi si rivolge il volume EPC: “Il nuovo Codice di Protezione civile?”

I destinatari di questa pubblicazione, quindi, sono tutte le articolazioni del Servizio nazionale nella sua configurazione plurale: le autorità territoriali di protezione civile, che esercitano la funzione di indirizzo politico (Sindaci e Sindaci metropolitani, Presidenti delle Regioni e delle Province autonome), le componenti (Regioni, Province autonome, Provincie, Unioni Montane, Comuni), i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia e le Forze Armate, le altre strutture operative, nonché i soggetti concorrenti (la Comunità Scientifica, gli ordini e i collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali, aziende, le società e le altre organizzazioni pubbliche o private che erogano servizi pubblici essenziali).

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Redazione InSic

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