stress lavoro correlato

Stress lavoro-correlato: legge e professionalità coinvolte per la sicurezza sul lavoro

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Ai fini della riduzione ed eliminazione del rischio da stress lavoro correlato, è opportuno che ciascuna professionalità contribuisca e partecipi in maniera attiva. In questo articolo vediamo cos’è lo stress lavoro correlato, quale la legge e le professionalità coinvolte.

Cos’è lo stress lavoro correlato

Lo stress lavoro correlato non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute, divenendo un rischio per la sicurezza poiché fa diminuire la percezione del rischio e altera i processi comportamentali.

Lo stress lavoro-correlato rappresenta un problema a livello di organizzazione e non una colpa individuale. E’ pertanto una condizione che interessa e coinvolge tutti i soggetti implicati nell’attività lavorativa.

La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro rappresentano un importante obiettivo da raggiungere per garantire la massima tutela della propria salute e coinvolge tutte le persone che operano negli ambienti di lavoro e anche per quanto riguarda lo stress lavoro correlato i lavoratori sono coinvolti nel processo di attuazione delle misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.

Stress lavoro correlato: la normativa

L’obbligo di valutazione dei rischi, introdotto per la prima volta con la direttiva europea 89/391, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 626/94, riguarda tutti i rischi presenti in un luogo di lavoro, a prescindere dall’esistenza di disposizioni specifiche.

In particolare per lo stress lavoro correlato è stato emanato uno specifico Accordo europeo sullo stress da lavoro siglato dalle parti sociali e imprenditoriali in data 08/10/2004 e recepito in Italia quattro anni dopo (09/06/2008).

D.Lgs. n.81/08

Con il D.Lgs. 81/2008, l’attenzione viene focalizzata sull’aspetto preventivo in termini di tutela del benessere e quindi di assenza di disagio.

In occasione della stesura del D.Lgs. 81/08 è stato esplicitato con chiarezza, all’art. 28, che la valutazione dei rischi “…deve riguardare tutti i rischi…tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004…”.

Valutazione stress lavoro correlato: quali sono le figure coinvolte

Nell’ambito dell’organizzazione aziendale della sicurezza si procede alla pianificazione e programmazione della valutazione dello stress lavoro-correlato attraverso il coinvolgimento delle seguenti figure aziendali:

  • RSPP,
  • Medico Competente,
  • RLS,
  • Dirigenti,
  • Preposti,
  • Lavoratori.

Cosa deve fare il Datore di lavoro

Rispetto alla valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato, spetta al Datore di Lavoro la scelta aziendale di occuparsene, informare e formare, migliorare e insieme al top management promuovere e gestire le azioni implicate nell’intero processo.

È importante che il Datore di Lavoro, destinatario primario dell’obbligo valutativo, garantisca:

  • il coinvolgimento di dirigenti e preposti
  • la collaborazione attiva, come previsto dalla norma, del MC e del RSPP e il coinvolgimento del RLS e dei lavoratori
  • lo sviluppo di un piano di progetto
  • le risorse adeguate e, in particolare, la disponibilità temporale del personale.

Cosa deve fare il Dirigente

Il Dirigente è quella persona che, a seguito delle comprovate competenze professionali, rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.

In particolare rispetto alla valutazione del rischio stress lavoro correlato spetta a tale ruolo l’attività di coinvolgimento e richiesta di contributi dai vari settori (struttura, risorse umane, formazione, marketing ecc.) per fornire:

  • dati oggettivi e organizzativi;
  • idee per miglioramento ovvero organizzazione del tempo di lavoro;
  • gestione delle risorse umane, della formazione, della organizzazione del lavoro, delle comunicazioni;
  • dati sul personale (come contratti, formazione e addestramento);
  • dati ed elaborazione su infortuni, incidenti, distribuzione e flessibilità oraria, (con dettaglio su turni, richiesta di reperibilità, ore di straordinario, ferie non godute, assenze per malattie, segnalazione di problemi);
  • dati sul “clima Aziendale” sistemi di comunicazione aziendale, procedure condivise.

Quali sono i compiti del Preposto

Il Preposto è colui che, sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, comprese quelle relative alle misure preventive e correttive individuate nell’ambito della valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato.

Il ruolo del RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) designato dal DL, collabora con questi nella valutazione del rischio e individua le misure preventive e protettive di sicurezza; effettua i sopralluoghi alle strutture centrali e periferiche. I suoi compiti sono quindi:

  • provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di sicurezza;
  • elaborare il programma di miglioramento per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro:
  • predisporre le procedure di sicurezza;
  • proporre il programma di informazione e formazione del personale;
  • partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e alla riunione periodica annuale di prevenzione;
  • fornire l’informativa specifica ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione adottate o da adottare;
  • redigere il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza.

In particolare, in merito al rischio Stress Lavoro Correlato, il RSPP svolge le stesse attività già sopra elencate, declinandole nella fattispecie secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, coinvolgendo attivamente tutte le figure della prevenzione presenti in azienda, per valutare e gestire il rischio SLC al pari di tutti gli altri rischi previsti dalla vigente normativa, in maniera integrata, nell’ottica della semplicità ma, al tempo stesso, del rigore metodologico anche attraverso l’utilizzo di strumenti validati.

La funzione del RLS

i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) esplicano nell’Azienda la funzione di “garante” dei diritti dei lavoratori alla sicurezza. Sono dei “fiduciari” dei lavoratori. A tale fine ricevono una formazione adeguata e dispongono del tempo necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

Sono eletti o designati dall’Assemblea generale dei lavoratori, tra i rappresentanti sindacali aziendali disposti ad assumere l’incarico.

In particolare relativamente alle diverse fasi di valutazione di un rischio lavorativo è importante che il RLS sia consultato e trasferisca al datore di lavoro notizie ed informazioni utili a superare eventuali difetti di conoscenza in cui il valutatore potrebbe inconsapevolmente incorrere, contribuendo così a costruire la migliore rappresentazione del contesto aziendale.

La partecipazione del RLS nella valutazione del rischio stress lavoro correlato è importante ai fini della lettura dell’organizzazione del lavoro e delle dinamiche interpersonali che non può prescindere dal considerare il punto di vista degli stessi lavoratori, acquisita tramite gli stessi o i loro RLS. La condivisione delle valutazioni operate può infatti influire sull’efficacia delle misure di tutela adottate. Per poter fornire in maniera puntuale, rappresentativa e rilevante queste informazioni, il RLS deve ricevere un’adeguata formazione in merito al rischio stress lavoro correlato e alla sua valutazione, come previsto all’art. 37, c. 10.

Il coinvolgimento dei lavoratori

I lavoratori sono tenuti all’osservanza di norme di comportamento relative alla cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.

È necessario che tutti i lavoratori ricevano adeguate indicazioni sui rischi collegati allo stress lavoro correlato, sulla loro natura, sui loro possibili effetti negativi sulla salute dell’individuo e dell’azienda, sulle possibili misure preventive attuabili, sul significato della valutazione e sul progetto aziendale per la loro valutazione, sull’importanza della loro partecipazione alla loro valutazione e alla definizione del programma degli interventi migliorativi necessari.

Le azioni comunicative e informative previste nella Valutazione del rischio stress lavoro correlato sono necessarie per sensibilizzare i lavoratori sul rischio stress lavoro-correlato e per esplicitare la volontà di affrontare il problema, il riconoscimento del ruolo fondamentale della partecipazione dei lavoratori e l’impegno a favorirla in ogni modo e la volontà di orientare l’intero percorso alla ricerca di soluzioni (soprattutto di prevenzione collettiva) condivise per affrontare i problemi emersi.

Il ruolo del Medico Competente (MC) nella valutazione rischio stress lavoro correlato

Il medico competente, in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali:

  • collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi;
  • è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • svolge altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Nell’ambito della valutazione del rischio stress lavoro correlato il ruolo del medico competente implica il riferimento di informazioni relative a elementi di disagio percepito, a visite straordinarie su richiesta, al numero di valutazioni di idoneità al lavoro con limitazione, a demansionamenti, a patologie professionali, a disturbi stress-correlabili, all’abuso di farmaci, alcool, cibo, e a proposte di miglioramento.

Lo psicologo del Lavoro per il benessere organizzativo

Nonostante non ci sia l’obbligo di nominare lo Psicologo del Lavoro, tale figura professionale, per le competenze specifiche nell’ambito del rischio da stress lavoro correlato e del benessere organizzativo e quindi relativamente a metodologie, tecniche e strumenti da utilizzare in ciascuna fase dell’intero processo valutativo, risulta avere un ruolo funzionale in termini di efficienza ed efficacia, se messo in una relazione di collaborazione sinergica e interdipendente con le altre figure previste.

A tal proposito infatti si legge nell’Accordo Europeo del 2004 che:

“dove l’azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi.”

Infatti, poiché lo stress lavoro correlato differisce da altre tipologie di rischio conosciute e rilevate per una forte componente soggettiva, una lettura “psicologica” dei fattori che lo caratterizzano, fornita dallo Psicologo del Lavoro, potrebbe aiutare le figure aziendali ad impostare correttamente il percorso di valutazione, ad interpretare i dati raccolti in maniera più esaustiva e a ricevere supporto per eventuali interventi correttivi/migliorativi.

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Redazione InSic

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