Con DECRETO 23 gennaio 2023 il Ministero delle Infrastrutture recepisce la DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/2407 del 20 settembre 2022 sul trasporto di merci pericolose: la Direttiva aggiornava la validità dal 1° gennaio 2023 di ADR, RID e ADN.
Il Decreto modifica l’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 che recepisce in Italia la direttiva 2008/68/CE – (qui la versione consolidata al luglio ’22) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose per adattare al progresso scientifico e tecnico gli allegati I, II e III relativi all’ADR (Trasporto su strada), al RID (Trasporto per ferrovia) e all’ADN (Trasporto per vie navigabili interne).
Questi accordi internazionali vengono aggiornati ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano dunque a decorrere dal 1° gennaio 2023, con un periodo transitorio (di applicazione della vecchia disciplina) che termina il 30 giugno 2023.
ADR, RID e ADN 2023 in vigore dal 1° gennaio 2023
In base alla modifica della Direttiva Delegata alla Direttiva “Madre” 2008/68:
- gli Allegati A e B dell’ADR sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- l’Allegato del RID è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- I regolamenti allegati all’ADN sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN.
Gli Stati membri dovranno dunque adeguare i propri atti di recepimento interni: nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/68/CE è stata recepita con D.Lgs. n.35/2010 entro il 30/06/2023 e dovrà quindi recepire gli aggiornamenti comunitari.
Fra le novità, l’obbligo di nomina del Consulente ADR per le imprese che spediscono merci pericolose o rifiuti soggetti alla normativa.
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