Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 (Ministro Lavoro, Salute e Ministro dello Sviluppo Economico), che in materia di agenti biologici, recepisce (definitivamente) la Direttiva 2000/54/CE come modificata dalla Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019.
- La Direttiva 2019/1833 modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda “gli adattamenti di ordine strettamente tecnico” ma non era stata ancora del tutto recepita.
- Il DiM 27/12/2020 sostituisce quindi gli allegati XLIV, XLVI e XLVII al Decreto legislativo n. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con la Direttiva 2000/54/CE (come modificata dalla Direttiva n. 2019/1833/UE).
Vediamo di seguito quali allegati sono stati sostituiti, la normativa di riferimento nazionale ed europea in materia di agenti biologici sul luogo di lavoro e alcuni contenuti di sintesi e approfondimento sul tema.
Nell'articolo
Agenti biologici: le modifiche al TUS
Il Decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 sostituisce completamente gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico di Sicurezza perché corrispondono agli Allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici, oggetto di modifica da diverse direttive (vedi sotto).
Le modifiche riguardano:
- Allegato XLIV: Elenco esemplificativo delle attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici;
- Allegato XLVI: Elenco degli agenti biologici classificati;
- Allegato XLVII: Indicazioni su misure e livelli di contenimento
Sostituzione Allegati XLIV e XLVI e XLVII: quali adeguamenti?
Il DiM 2712/202 permette il completo recepimento degli allegati della direttiva 2000/54/CE alla luce delle modifiche apportate dalla direttiva 2019/1833/UE, un recepimento cominciato già in occasione dell’attuazione della direttiva n. 2020/739/UE ( per l’inserimento del Sars-COV2) ma non ancora del tutto completato.
Infatti, la Direttiva 200/54/CE:
- “fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore”, con la possibilità di introdurre previsioni di maggior tutela quali quelle previste al punto 6 dell’allegato XLIV e ai punti 2 e 7 dell’allegato XLVI;
- Al punto 4 della tabella contenuta nell’allegato XLVII è difforme dalla versione del TUS, che va dunque corretta per via di una imprecisione del testo recepito in Italiano
Agenti biologici: la normativa europea
Quali sono le direttive di riferimento per la tutela dei lavoratori dagli agenti biologici sul lavoro? E quali sono le modifiche più rilevanti emerse in questi anni (anche alla luce del più recente inserimento del SARS COV-2 fra gli agenti biologici)?
- La direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000,relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) è la direttiva di riferimento per gli agenti biologici, recepita nel Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro.
Le modifiche alla Direttiva sono poi intervenute con
- direttiva n. 2019/1833/UE modifica gli allegati I, III, V e VI (adattamenti di ordine strettamente tecnico);
- direttiva n. 2020/739/UE della Commissione del 3 giugno 2020 modifica l’allegato III e inserisce il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.
Agenti biologici: i decreti di modifica del TUS
- Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (art.4) ha aggiornato l’allegato XLVI del TUS inserendo le previsioni riferite al SARS-CoV-2;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (all’articolo 13 sexiesdecies) ha sostituito gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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