Apparecchi di sollevamento: serve l’aggiornamento periodico?

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Il personale tecnico incaricato delle verifiche periodiche sugli apparecchi di sollevamento secondo quanto previsto dall’allegato I del DM 11 Aprile 2011, oltre che avere i requisiti previsti ed essere stato formato deve essere sottoposto anche ad aggiornamento periodico oppure gli basta effettuare con continuità l’attività?
È il quesito presentato alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro. Risponde l’Ing. Lucio Fattori, RSPP e Consulente.

Il quesito posto è riferito alle verifiche periodiche delle attrezzature richieste dall’Art. 71 c. 11 del D.Lgs. 81/08 e il cui elenco è contenuto nell’Allegato VII. Il decreto attuativo è il Decreto Interministeriale 11/04/2011 “Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08”.
I testi collegati all’All. VII e al D.I. 11/04/2011, con elenco aggiornato al mese di marzo 2015, sono i seguenti:
Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 – D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.
Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 – Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.
Circolare del 3 marzo 2015 – Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonchè i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislative.

In nessuno di questi documenti è contenuta una risposta al quesito proposto. In difetto di chiarimenti ministeriali in tal senso, che sarebbero opportuni e auspicabili per chiarire il punto, si può procedere con le seguenti considerazioni.
Il D.I. all’Art. 1 c. 9 riporta: “9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I, che è parte integrante del presente decreto”.
L’allegato I citato “Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008″ riporta i requisiti che i soggetti devono possedere per ottenere l’abilitazione”.
In particolare, il punto 3 dell’allegato richiede: “3. I soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati”.
L’Art. 37 del D.Lgs. 81/08, dal titolo “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, richiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto ai rischi che possono essere incontrati nello svolgimento del lavoro, oltre che un idoneo addestramento quando necessario. Il personale incaricato si può trovare a lavorare in situazioni in cui sono richiesti una particolare formazione e addestramento, per esempio per il lavoro in quota o l’utilizzo di strumenti o macchinari. L’esigenza che emerge dalla lettura del D.I. non è altro che la ripetizione di un obbligo di legge già in vigore, ma il legislatore ha voluto esplicitare che la presenza di questa formazione e il successivo aggiornamento costituiscono un elemento di valutazione per il mantenimento dei requisiti dei soggetti abilitati.
Infatti, è previsto che i soggetti che intendono abilitarsi allo svolgimento delle verifiche presentino una prima domanda per l’abilitazione secondo le procedure indicate nell’ All. III del D.I. “Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I” che si compone di diversa documentazione tra cui “documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all’allegato I” in cui è presente il punto prima citato relativo alla formazione. Inoltre il punto 2.2. evidenzia che “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti”. Tra la documentazione da presentare per l’ottenimento dell’abilitazione potrebbero essere presenti anche eventuali attestati di formazione e addestramento degli operatori incaricati dello svolgimento delle verifiche.
Una volta ottenuta l’abilitazione questa deve essere rinnovata periodicamente secondo quanto previsto dall’articolo 4 dell’All. III:
“4. Condizioni e validità dell’autorizzazione
4.1. L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.
Al momento del rinnovo dell’autorizzazione sarà oggetto di riesame il possesso dei requisiti iniziali, tra cui evidentemente anche la presenza d’idonea formazione e addestramento degli operatori addetti allo svolgimento delle verifiche. Si evidenzia che certi obblighi di formazione (come per esempio la formazione specifica prevista dagli Accordi CSR del 21/12/2011) richiedono un aggiornamento periodico con scadenze prefissate”
.

In merito alla possibilità che l’attività lavorativa svolta in maniera continuativa possa ritenersi sostitutiva della formazione si evidenzia che la giurisprudenza si è nel tempo espressa in tal senso. Si può fare riferimento, tra le altre, alla sentenza della Cassazione Penale, 26 maggio 2014 n. 21242 e alle sentenze in essa richiamate, da cui si evince che la semplice esperienza lavorativa non costituisce un sostituto della formazione e dell’addestramento, ove richiesti.
Pertanto si può concludere che:
• il D.I. richiede che in sede di prima abilitazione gli addetti alle verifiche risultino adeguatamente formati;
• il D.I. prevede un rinnovo dell’abilitazione, e durante questo rinnovo si prende in esame anche il possesso dei requisiti di formazione degli addetti;
• il D.Lgs. 81/08 impone obblighi in merito alla formazione e all’addestramento dei lavoratori di tutte le aziende, soprattutto con riferimento a rischi e attività particolari, e con obblighi in termini di aggiornamento;
• la giurisprudenza ha più volte esplicitato che il semplice svolgimento dell’attività lavorativa non costituisce un titolo sostitutivo della formazione;
• Pertanto, in assenza di chiarimenti ministeriali in tal senso, si ritiene che sia necessario che gli addetti allo svolgimento delle verifiche periodiche frequentino corsi di formazione e di aggiornamento adeguati all’attività da svolgere oltre che ai rischi cui sono esposti durante il lavoro.

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Redazione InSic

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