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Autorizzazioni ai Lavori sotto tensione: aggiornato l’elenco di aziende e formatori

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Il Ministero del lavoro ha diffuso il nuovo elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione. L’elenco sostituisce quello contenuto nel precedente elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori, adottato con decreto direttoriale del 1° agosto 2016.


Il decreto arriva a seguito della ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione avvenuta con il Decreto direttoriale n. 12/2017, (prevista al punto 2 dell’allegato I al D.M. 4.2.2011 che riporta la “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”.

Il contenuto del Decreto n.46/17
Il ministero cita all’articolo 1 i soggetti la cui autorizzazione è rinnovata, e ricorda, all’art.2 che le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro, ai sensi del punto 2.1, lett. e), dell’allegato I al D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.M. 4.2.2011.
Dovranno poi riportare al Ministero qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare. La sospensione dell’autorizzazione, si ricorda, in caso di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori e, nei casi più gravi si procede alla cancellazione dai registri. Resta salvo il potere di controllo della permanenza dei requisiti di cui agli allegati II e IH al D.M. 4.2.2011, da parte del Ministero, per il tramito della Commissione.

Riferimenti normativi:
Decreto Direttoriale n. 46 del 1 giugno 2017 – Elenchi di cui al punto 3.4 dell’Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Redazione InSic

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