Bonifica siti industriali e rischio radiazioni: una guida INAIL

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INAIL rende nota una nuova pubblicazione dal titolo: “Il rischio fisico nel settore della bonifica dei siti industriali di origine non nucleare contaminati da radiazioni ionizzanti”. Si intende fornire quelle conoscenze fondamentali necessarie a garantire la sicurezza nelle attività lavorative con radiazioni ionizzanti nel settore industriale non nucleare, evitando la dispersione e la contaminazione ambientale e, quindi, la possibilità di insorgenza di un danno sanitario sull’operatore.
Il lavoro intende far conoscere la materia a chi si avvicina per la prima volta, e approfondisce l’aspetto tecnico per quegli operatori che si occupano già della sicurezza e della gestione del rischio fisico dovuto a radiazioni ionizzanti durante le attività di bonifica nel settore industriale non nucleare.

Il Rischio fisico nelle attività industriali
La crescente attenzione a questa problematica è giustificata da vari fattori come le grandi quantità di NORM contenute in rifiuti industriali ed altri materiali ed il potenzia le pericolo a lungo termine derivante dal fatto che tali radionuclidi rientrano nella categoria di quelli a lunga vita media e, relativamente, ad alta tossicità. Per NORM si intende “Naturally Occurring Radioactive Materials”, ovvero i materiali generalmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali in concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre.
La maggior parte dei rifiuti radioattivi esistenti in Italia, proviene, tuttavia, dalle ope razioni di dismissione degli impianti nucleari di potenza, definitivamente abbandonati nel 1987. Una frazione minore è dovuta ad attività sanitarie ed industriali, spiega INAIL nell’introduzione al Documento.
Un significativo passo avanti nella gestione dei rifiuti e dei residui è stata l’Agenda 21 in cui si pose l’attenzione soprattutto sulla riduzione della quantità di qualsiasi tipo di rifiuto e sulla gestione dei rifiuti finalizzata alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
Attualmente, ricorda INAIL, tra i vari paesi industrializzati non c’è accordo sui livelli di concentrazione per i quali i NORM debbano essere considerati residui radioattivi, principalmente per motivi economici legati alla gestione dei rifiuti. La situazione è ancora più complicata dal fatto che la rilevanza della esposizione ai NORM dipende moltissimo da circostanze locali, da modelli comportamentali e dalle condizioni di vita.
Per identificare strategie e tecnologie adatte alle operazioni di rimedio è necessario avere conoscenza delle potenziali sorgenti dei NORM, dei processi tipici che conducono ad aumenti di concentrazione, della dispersione di NORM nell’ambiente ed infine, dei modelli di esposizione umana.

La Gestione dei rifiuti radioattivi in italia
In Italia tutte le attività che prevedono l’impiego, la manipolazione, la detenzione di sostanze radioattive e la gestione dei rifiuti radioattivi sono regolate dal d.lgs. 230/1995 che, in attuazione della Direttiva Euratom 96/29 è stato integrato e modificato dal d.lgs. 241/2000. Inoltre per ciò che attiene più specificatamente il combustibile nucleare esaurito e i rifiuti radioattivi in generale, si deve fare riferimento al d.lgs. n. 45/2014 che attua la direttiva quadro 2011/70/Euratom sulla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi,oltre all’ultimo d.lgs. del 7 agosto 2015 che fornisce la nuova classificazione dei rifiuti radioattivi in applicazione proprio dell’art. 5 del d.lgs. n. 45/2014 32 .

La protezione dei Lavoratori
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal d.lgs. 230/1995, modificato dal d.lgs. 241/2000, che ha aggiunto il Capo III-bis:
“Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni” e l’Allegato I-bis, relativi alle radiazioni di origine naturale. Il Capo III-bis si applica a tutte le attività lavorative in cui le radiazioni non derivano dalle materie prime o dai prodotti del processo produttivo, ma da sorgenti naturali.
I principi generali relativi agli interventi sono stabiliti negli articoli 115 bis e 126 bis del d.lgs. 241/2000 e si applicano alle diverse fasi di una emergenza radiologica e alle esposizioni prolungate. In particolare, nei due articoli citati, sono considerate le esposizioni prolungate determinate da pratiche o attività lavorative non più in atto che abbiano lasciato contaminazioni ambientali e presenza di sorgenti di esposizione senza alcuna forma di gestione e controllo.

Redazione InSic

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