Esce in Gazzetta il Decreto del Ministero della Giustizia del 18 novembre 2014, n. 201 che riporta il nuovo Regolamento per l’attuazione del Testo unico di Sicurezza alle strutture carcerarie ed entrerà in vigore dal 4 febbraio 2015.
Si tratta di uno degli attesi decreti attuativi del Testo Unico di Sicurezza: all’art.3 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, si prevede infatti che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie, le norme in esso contenute siano applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate con apposito decreto ministeriale, ora finalmente emanato.
Il Decreto 18 novembre 2014, n. 201 si affianca ad altri decreti che regolano le disposizioni di sicurezza nei contesti carcerari, in particolare
-il DM 5 agosto 1998 con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e vengono disciplinati gli organi di vigilanza
-il DM 29 agosto 1997, n. 338 concernente la individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati (che viene abrogato)
– il DM ; 10 aprile 2000, recante «La istituzione dell’Ufficio per la vigilanza sulla sicurezza per l’Amministrazione della giustizia presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)»;
Il DM 201/2014 disciplina dunque l’organizzazione delle attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell’Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarita’ organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie (art. 1).
Gli interventi da svolgersi nelle strutture carcerarie vengono elencate all’articolo 2 e si risolvono nella:
• vigilanza e gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
• garanzia dell’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
• tutela dell’incolumità’ del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
• evitare il rischio di evasioni ovvero l’acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
• prevenire atti di autolesionismo o suicidio.
Le esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell’Amministrazione della Giustizia vengono definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e riguardano
• direzione funzionale delle attività;
• capacità operativa e prontezza d’impiego del personale dipendente;
• tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell’ordine e della sicurezza;
• particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza.
Il datore di lavoro
Fra gli obblighi del datore di lavoro nelle strutture carcerarie (art.3) quello di assicurare nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari: le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l’intero edificio (art.2.4)
SPP e RLS
L’articolo 3 richiede che il Servizio di prevenzione e Protezione (SPP) venga espletato da personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Testo Unico: nelle strutture ove insistono più uffici dell’Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico SPP al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4) viene eletto nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN, operano negli uffici dell’Amministrazione aventi autonomia gestionale come rappresentanti del personale di Polizia penitenziaria e dei lavoratori per la sicurezza del personale dell’Amministrazione: il Rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni. Numero, modalità e designazione dovranno rispettare i criteri di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195: fra le peculiarità, i rappresentanti per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza (regolato all’articolo 7)
DUVRI
All’articolo 5 del DM18 novembre 2014, n. 201 viene regolato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui è vietata la divulgazione nell’interesse della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di cui vengono dettati specifici criteri (art. 5.1). Viene sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione. Non va allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell’appalto. E sempre riguardo agli appalti, nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
Sorveglianza sanitaria
Nei contesti lavorativi carcerari la sorveglianza sanitaria (art. 6) è effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008: per gli accertamenti clinici e strumentali richiesti dalla sorveglianza sanitaria che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell’Amministrazione, andranno eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.
Vigilanza
L’articolo 7 assegna in via esclusiva al Servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie, le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico.
DECRETO 18 novembre 2014, n. 201 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2015
(GU Serie Generale n.15 del 20-1-2015)
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