Il settore delle cave e miniere è fra quelli ad alto rischio di infortuni: qual è la normativa di riferimento per la salute e sicurezza degli operatori? Come garantirla in questi contesti?
INAIL ha per questo realizzato nel tempo Opuscoli e Factsheet per illustrare le possibili misure di prevenzione e protezione basate su buone prassi sviluppate a livello locale e raccolte in pubblicazioni aggiornate allo stato dell’evoluzione della tecnica e della normativa, soprattutto tra 2019 e 2023.
Nell'articolo
Cave: la normativa di salute e sicurezza dei lavoratori
La sicurezza dei lavoratori che operano nelle cave riferisce principalmente al
- D.P.R. 128/59: Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- Tutte le leggi regionali;
- d.lgs. 624/96: Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
- Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Cave e Miniere: come si applica il Decreto 81/2008
Il Decreto 81/2008, Testo Unico di Salute e Sicurezza si applica con esplicite esclusioni. Prevista la valutazione dei rischi per salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative al fine di eliminare il rischio o comunque ridurlo (rischio residuo) adottando misure preventive che fanno diminuire la probabilità che un determinato danno atteso si verifichi e misure protettive che ne circoscrivano gli effetti.
Inoltre, il Testo Unico (d.lgs. 81/08) prevede l’adozione delle “buone prassi” definite all’art. 2, comma 1, lettera v) come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro”. Una di queste è rappresentata dalla Deliberazione della Giunta Regionale toscana 17/05/2016, n. 458 che ha approvato
il Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese, oggi divenuto “Piano mirato di prevenzione” di Asl Toscana nord ovest.
Cave: le buone prassi regionali raccolte da INAIL
Nello sforzo di individuare delle buone prassi applicative, INAIL ha diffuso una prima pubblicazione nel 2019 “La gestione della sicurezza nelle cave a cielo aperto”: una scheda informativa sulla produzione nel settore estrattivo delle cave e un breve excursus sulle attività estrattive di pietre ornamentali, da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia (Ateco B0811) e di ghiaia, sabbia, argilla e caolino (Ateco B0812).
Nel corso del 20233 ASL Toscana Nord, lnail e Comitati paritetici per il marmo di Massa Carrara e di Lucca hanno deciso di aggiornare tale lavoro.
Nel volume “Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava. Dall’analisi alla prevenzione” (INAIL 20203) si analizzano 11 nuovi infortuni gravi e mortali accaduti nel comparto negli ultimi anni e introducendo anche le linee di indirizzo che nel frattempo la Regione ha validato ai fini prevenzionali inerenti le modalità esecutive delle varie fasi lavorative presenti in cava e che determinano le maggiori criticità in materia di infortuni. Il progetto rientra nelle attività previste dal “Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro” approvato con delibera della Regione Toscana 151 del 1.3.2016 e in particolare dalla delibera della Regione Toscana 458 del 17.5.2016 “Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto apuo-versiliese“.
Il Volume riporta
- analisi degli infortuni nel settore, con particolare attenzione alla Toscana
- Otto capitoli con riferimenti a casi di infortunio e riferimenti alla normativa di sicurezza per le attività pericolose: in particolare:
- Avanzamento al monte;
- Ribaltamento bancate;
- Riquadratura – sezionamento;
- Abbattimento diaframmi spondali;
- Utilizzo macchine tagliatrici a filo diamantato;
- Movimentazione in cava;
- Uso degli esplosivi in cava;
- Contesti o lavorazioni particolare.
Questo volume, dice INAIL vuole rappresentare
un nuovo punto di ripartenza per informare e sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori, dando valore alle esperienze del passato, attraverso l’analisi delle dinamiche avvenute, le possibili azioni per evitare l’infortunio ed incoraggiare i protagonisti affinché si adoperino attivamente per migliorare la sicurezza propria e dei propri colleghi.
Cave – Rischi e fenomeno infortunistico, dati e figure coinvolte
Nel 2019 INAIL riconosceva che le Cave rappresentano un settore caratterizzato da un alto rischio: gli infortuni accertati risultavano essere 2.246 dei quali 2.122 avvenuti in occasione di lavoro e 124 in itinere.
Su 160 casi di infortunio nel 2017 nella classe B0811 le qualifiche professionali più coinvolte risultano essere i conduttori di impianti e macchinari, i brillatori ed i conduttori di macchine: qualifiche riconducibili all’addetto di cava.
Dal 2000 al 2021 gli infortuni avvenuti in Toscana nel settore estrattivo e riconosciuti da Inail sono stati 2569, di cui 2516 avvenuti in occasione di lavoro (di questi 16 sono con mezzo di trasporto), e 53, invece, avvenuti in itinere (Fonte Flussi Inail-Regioni).
Cave e figure della sicurezza
Già nel volume del 2019 INAIL aveva individuato le figure responsabili della sicurezza nel settore cave:
- L’addetto di cava nello svolgimento di tali attività utilizza esplosivi, perforatrici, martelli pneumatici, macchine tagliatrici a filo e a catena, macchine movimento terra, mezzi per la movimentazione dei materiali, frantumatrici, spacca-rocce e altre attrezzature.
Egli concentra in sé diverse qualifiche professionali. - Il titolare di cava può coincidere col datore di lavoro e il sorvegliante. Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e ad assicurare le relative misure generali di tutela previste dal d.lgs. 624/1996 e dal d.lgs. 81/2008. Egli provvede affinché i luoghi di lavoro siano sicuri, le attrezzature e gli impianti siano progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza e in modo sicuro e siano sottoposti alle verifiche periodiche. Prima dell’inizio dei lavori egli predispone o aggiorna annualmente una relazione sulla stabilità dei fronti, sui rischi di caduta di massi e di franamento. Considerando la natura e lo stato del terreno nonché i macchinari impiegati, egli indica nella stessa relazione l’altezza, la pendenza dei fronti di coltivazione e il metodo di coltivazione impiegato.
- Il direttore responsabile pianifica affinché gradoni e vie di carreggio siano adeguati alla circolazione, in assoluta sicurezza, del personale e delle macchine e affinché non sussistano instabilità al piede dei fronti di scavo;
- Il sorvegliante è una figura designata dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro. Egli vigila sull’osservanza delle norme di sicurezza nonché sull’utilizzo di indumenti protettivi e DPI da parte dei lavoratori, vieta l’accesso alle aree pericolose e compila il piano di attività di cava. Prima dell’esecuzione di attività pericolose, o che interagendo con altre attività possono originare rischi gravi, rilascia ai lavoratori un incarico scritto contenente le indicazioni sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo i lavori.
Il DSS (documento di sicurezza e salute)
- Valutati tutti i rischi, il datore di lavoro predispone il DSS (documento di sicurezza e salute) e lo trasmette all’autorità di vigilanza. La trasmissione deve avvenire prima dell’inizio delle attività, in caso di aggiornamenti e di modifiche o in caso di incidente. Nel DSS egli indica le misure di tutela dei lavoratori, gli indumenti di protezione del corpo, i sistemi di protezione e i DPI (dispositivi di protezione individuale) per la testa, l’udito, gli occhi e il volto, le vie respiratorie, le mani e le braccia, i piedi, per la tutela contro il rischio di cadute dall’alto. Inoltre, riporta le indicazioni sull’attività di formazione e informazione dei lavoratori. Egli predispone il piano di gestione dell’emergenza e dell’evacuazione, indicando nel DSS i sistemi di comunicazione e informazione necessari.
Egli inoltre espone sul luogo di lavoro istruzioni scritte, opportunamente ubicate e comprensibili a tutti i lavoratori; le stesse contengono le norme a garanzia:
- della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- dell’impiego del materiale in condizioni di sicurezza;
- dell’uso delle attrezzature di salvataggio;
- delle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.
Testo Unico di Salute e Sicurezza: la normativa aggiornata ed il commento degli esperti
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con R.Guariniello
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore