La strada da percorrere per una gestione sicura dei nanomateriali è ancora molto lunga. La commissione europea, tuttavia, grazie al regolamento REACH pone i primi paletti per poter raccogliere quanti più dati scientifici possibili intorno a questa nuova tipologia di sostanze. Le aziende europee sono chiamate, infatti, già dal 1° gennaio 2020, ad attivarsi per poter rispondere a questo nuovo obbligo di legge.
E. Boscaro, L. Barbiero, G. Stocco (Normachem) su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.3/2019 affrontano l’inquadramento legale delle “nanoforme”, analizzano i riferimenti ai nanomateriali all’interno del Testo Unico di Sicurezza e soprattutto le difficoltà, i limiti e le sfide per i valutatori del rischio e per i datori di lavoro, cercando di fornire alcune indicazioni pratiche su come gestire il rischio correlato all’uso di nanomateriali e di conseguenza come definire le misure di gestione del rischio più corrette per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Negli ultimi decenni, grazie all’enorme progresso scientifico, si sono fatti sempre più largo prodotti contenenti “nanoforme” e “nanotecnologie”. Sul mercato europeo sono già presenti numerosi prodotti contenenti nanomateriali (ad esempio farmaci, batterie, rivestimenti, indumenti antibatterici, cosmetici e prodotti alimentari). La presenza di particelle nanostrutturate conferisce molto spesso al prodotto finito caratteristiche di alta prestazione con risultati a volte “strabilianti”. Però, come spesso succede in questi casi, l’aspetto commerciale ha di gran lunga preceduto la valutazione di quale potrebbe essere l’effetto di queste sostanze sull’uomo e sull’ambiente.
Per capire però di cosa stiamo trattando, bisogna andare a leggere la definizione di nanomateriale.
L’unica definizione legalmente riconosciuta a livello nazionale ed europeo è quella prevista dalla raccomandazione europea la quale recita al punto 2:
Con «nanomateriale» s’intende un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm.
In deroga al punto 2, i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm dovrebbero essere considerati nanomateriali.
Diversamente dai prodotti chimici a cui il mondo scientifico e produttivo è sempre stato abituato, i nanomateriali hanno rivoluzionato il modo di pensare in quanto le proprietà chimiche che dimostrano, a causa delle loro estreme dimensioni, sono spesso diverse o addirittura diametralmente opposte a quelle previste dai rispettivi materiali “in forma massiva”.
Riferimenti bibliografici:
Chimica e nanotecnologia: rivoluzione in arrivo?
E. Boscaro, L. Barbiero, G. Stocco (Normachem)
Ambiente&Sicurezza sul lavoro
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