In Gazzetta ufficiale arriva la LEGGE di conversione (27 novembre 2020, n. 159) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248) che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021.
Inoltre, in materia di salute e sicurezza sul lavoro conferma (art.4) l’importante modifica all’Allegato XLVI (Agenti biologici) del Testo Unico di Sicurezza, inserendo nella sezione VIRUS, la voce SARS-CoV-2.
Non solo, confermati anche i riferimenti alle misure restrittive già introdotte con DL n.19/2020 (obbligo mascherina all’aperto e al chiuso, applicazioni protocolli e linee guida anti contagio.
DL n.125/2020: la modifica al Testo Unico di Sicurezza
All’art. 4 del DL n.125/2020 convertito viene apportata modifica all’Allegato XLVI del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Elenco degli agenti biologici classificati, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» viene inserita la dicitura: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3».Modifica anche alla nota 0a), così formulata:
«0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica».
La Misure restrittive prorogate dal DL 125/2020 fino al 31 gennaio 2021
Rispetto alle previsioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 viene previsto:• obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)
• con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto;
• a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi,
• e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande,
Sono esclusi dagli obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Ulteriori contenuti del DL n.125/2020 e le novità introdotte con la Legge di conversione
Il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 convertito ulteriormente:
- L’articolo 2 prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea ed estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni” fino alla cessazione “delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021”;
- L’articolo 3 al comma 1 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. I commi 1-bis e 1-ter, inseriti dal Senato, concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi. L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine esso interviene sull’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l’esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione.
- L’articolo 5 dispone – fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo DPCM – l’ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre) e l’applicazione dei previsti obblighi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Tale articolo ha la funzione di evitare un eventuale vuoto normativo che si sarebbe creato dal 7 ottobre senza un ulteriore DPCM.
- L’articolo 5-bis, introdotto durante l’esame presso il Senato, modificando l’articolo 66, sesto comma delle disp.att. del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza
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